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Spese condominiali mal distribuite? Occorre modificare le tabelle millesimali, anche se non c'è il consenso di tutti i condomini: è quanto ribadiscono in questi giorni i giudici, non ultima una recente sentenza della Corte di cassazione su una vicenda svoltasi ad Amalfi. Le discussioni sul punto sono ancora vivaci quindi, malgrado un'altra importante sentenza, quella della Suprema Corte del 2010, sembrava avesse chiarito la questione: basta una certa maggioranza condominiale (quella prevista dal codice civile) per approvarle, anche contro il parere del condomino dissenziente. Con qualche eccezione. Il tema è delicato perché è attraverso le decisioni dei giudici che si è ridefinito l'argomento, e non con nuove leggi; così, per lo più, la soluzione è stata percepita con chiarezza solo dagli addetti ai lavori. È per questa confusione di concetti che è nata e proseguita la vicenda di Amalfi: una certa signora, costretta a pagare costi condominiali che le sembrano sbagliati, si oppone al decreto ingiuntivo sostenendo che la delibera di modifica delle spese è stata presa senza l'unanimità. Perde, impugna la sentenza, e perde di nuovo, fino ad arrivare due mesi fa (dopo 14 anni di giudizio) a sentirsi confermare le precedenti sentenze. La Suprema Corte le chiarisce che, dal 2010 in poi, in Italia tutti i giudici seguono la decisione delle Sezioni unite della stessa Suprema Corte: l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle tabelle stesse, non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini essendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'articolo 1136 codice civile, comma 2. Che parla chiaro: «L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio