La sentenza definitiva per una determinata annualità non può condizionare le valutazioni del giudice tributario sul diritto dell'occupante di un immobile a fruire dell'agevolazione Tari per gli anni successivi. Il contribuente non può opporre il cosiddetto giudicato esterno all'amministrazione comunale su questioni che possono subire modifiche di anno in anno, come la produzione e lo smaltimento dei rifiuti speciali e il relativo diritto all'esenzione delle superfici occupate. Un'impresa, infatti, per ottenere l'agevolazione è sempre tenuta a provare e a delimitare le superfici produttive di rifiuti speciali e il loro smaltimento. Si è così espressa la Corte di cassazione, con la sentenza 21555 del 7 luglio 2022. Per la Suprema corte, è «del tutto evidente che l'accertamento relativo allo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali integra, così come del resto la stessa produzione di detti rifiuti, elemento di fattispecie che non ha connotazione di durevolezza in quanto suscettibile di modifiche, e variazioni, dall'uno all'altro periodo di imposta». Secondo la Cassazione, «il giudice del gravame ha correttamente distinto, in relazione all'eccepito giudicato, tra gli elementi di fattispecie tendenzialmente permanenti e quelli che, come nella fattispecie, risultano potenzialmente mutevoli».
Gli ermellini riaffermano il principio che l'esenzione dal pagamento della tassa rifiuti può essere riconosciuta solo qualora nelle aree occupate si formino rifiuti speciali e allo smaltimento provveda il produttore a proprie spese. Fermo restando che «l'onere della prova dell'esenzione della superficie tassabile ove si producono, di regola, rifiuti speciali grava sul contribuente che intende ottenere l'esenzione».
Gli effetti giuridici della sentenza definitiva. Com'è noto, per evitare il contrasto tra giudicati, la sentenza definitiva pronunciata tra le stesse parti e per lo stesso oggetto, per un dato anno d'imposta, fa stato anche per gli altri anni successivi e ne condiziona l'esito. Ma la sentenza definitiva relativa a una singola annualità fa stato per gli anni successivi solo sulle decisioni che riguardano qualificazioni giuridiche o a altri eventuali elementi caratterizzati dalla loro eventuale durata nel tempo. In particolare, con la sentenza 4832/2015 ha chiarito che l'effetto vincolante del giudicato esterno «è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti aventi, per legge, efficacia permanente o pluriennale». Sono esclusi, invece, le situazioni che «possono variare di anno in anno e delle quali, quindi, per ciascun anno va accertata la persistenza». Il giudicato esterno, dunque, non può trovare applicazione per quanto concerne l'esclusione dalla tassazione delle superfici produttive di rifiuti speciali, atteso che possono variare le condizioni per averne diritto da un anno all'altro.
L'esonero per i rifiuti speciali. Spetta al contribuente l'onere della prova per dimostrare che le superfici occupate sono produttive di rifiuti speciali e non sono soggette al pagamento della Tari. Occorre fornire la prova che le superfici indicate nella dichiarazione producono in via prevalente rifiuti speciali, che vengono auto-smaltiti attraverso ditte specializzate, allegando i relativi contratti e le fatture pagate. E grava sull'interessato, inoltre, l'onere di delimitare le aree produttive di rifiuti speciali. Per ottenere l'esclusione dal prelievo, in effetti, è indispensabile delimitare le aree ove avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori. Anche dopo le modifiche normative, il contribuente è sempre tenuto a denunciare all'ente locale quali superfici sono destinate alla produzione di rifiuti speciali, nonché a fornire le prove documentali da cui si evince di aver incaricato una ditta specializzata per lo smaltimento. I giudici di legittimità, con la sentenza 10029/2022, hanno precisato che il contribuente è tenuto a fornire all'amministrazione comunale tutti «i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti esclusivamente i rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile». Naturalmente, l'impresa interessata deve «fornire la prova di avere provveduto al loro effettivo smaltimento mediante ditte specializzate, producendo copia dei relativi contratti e/o delle relative fatture». Sono state apportate delle modifiche di rilievo alla disciplina dei rifiuti speciali. Il decreto legislativo 116/2020 ha abolito del tutto il potere dei comuni di assimilare i rifiuti speciali agli urbani. In particolare, è stata introdotta una nuova classificazione dei rifiuti e sono state sottratte escluse dalla tassazione le superfici delle attività industriali, artigianali e agricole. I rifiuti sono classificati in urbani, speciali, pericolosi, non pericolosi. Non sono più contemplati i rifiuti assimilati agli urbani.
L'articolo 1, comma 649, della legge 147/2013 stabilisce che nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali. Allo smaltimento di questi rifiuti sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Questa norma non si pone in contrasto con le nuove regole sulla disciplina dei rifiuti speciali e con il divieto di assimilazione. Pertanto, non solo la produzione di rifiuti speciali deve essere “continuativa e prevalente”, ma è richiesto inoltre, per fruire del beneficio, che l'interessato fornisca la prova dell'auto-smaltimento. (riproduzione riservata)
*(avvocato)