Se i coniugi fissano la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, l'esenzione Imu si applica a uno solo di questi. La scelta dell'immobile sul quale è possibile fruire del beneficio è demandata ai coniugi. Lo ha stabilito l'articolo 5 decies del decreto legge «Fisco-Lavoro» (146/2021), in sede di conversione in legge (215/2021). La nuova disposizione, che modifica la previsione contenuta nell'articolo 1, comma 741, lettera b) della legge 160/2019, ha limitato l'esenzione a un solo immobile, a scelta dei coniugi, non separati né divorziati, qualora utilizzino immobili diversi.
Dunque, non può più essere concessa una doppia esenzione, a prescindere dal fatto che gli immobili siano ubicati nello stesso comune o in comuni diversi. La ratio legis è quella di porre fine al notevole contenzioso cui ha dato luogo la vexata quaestio, incentivato dalle più disparate interpretazioni fornite dai giudici di merito, spesso non in linea con quanto affermato dalla Cassazione. Ex lege, per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono esenti gli immobili adibiti a prima casa, tranne quelli iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, vale a dire immobili di lusso, ville e castelli, per i quali il trattamento agevolato è limitato all'aliquota e alla detrazione. Il trattamento agevolato si estende anche alle pertinenze, che devono essere classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
Sulla spettanza dell'agevolazione c'è stata una divergenza di opinioni non solo all'interno della giurisprudenza, ma anche tra questa e il Ministero dell'economia e delle finanze. Secondo il Ministero il trattamento agevolato deve essere riconosciuto nel caso in cui gli immobili utilizzati dai coniugi siano ubicati in comuni diversi. I giudici di legittimità, invece, hanno assunto una posizione piuttosto rigida, sostenendo che l'agevolazione per l'abitazione principale non può essere affatto riconosciuta, neppure limitatamente a un solo immobile, se lo stesso non è destinato a residenza e dimora del nucleo familiare. Se i coniugi non sono separati o divorziati l'esenzione non spetta né se è ubicato nello stesso comune di residenza di uno dei coniugi né se si trova in un comune diverso. Il principio è stato ribadito con l'ordinanza 17.408/2021. In particolare, per poter fruire dell'esenzione, all'interessato non è consentito di fornire alcuna altra prova diversa rispetto ai requisiti fissati dalla legge. Per la Suprema corte, se due coniugi non separati legalmente hanno la propria abitazione in due differenti immobili, il nucleo familiare «resta unico, e unica - pertanto - potrà essere anche l'abitazione principale a esso riferibile, con la conseguenza che il contribuente che dimori in un immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale) non avrà alcun diritto all'agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari», non realizzandosi in quel luogo il presupposto della «abitazione principale» del suo nucleo familiare. In effetti, il legislatore intende impedire che «la fittizia assunzione della dimora o della residenza in altro luogo da parte di uno dei coniugi crei la possibilità per il medesimo nucleo familiare di godere due volte dei benefici». Dunque, residenza e dimora abituale dei coniugi devono coesistere (Cassazione, ordinanza 2194/2021). Solo la separazione legale consente a moglie e marito di fruire del trattamento agevolato su due o più immobili utilizzati come prima casa.
Con la recente ordinanza 29.505 del 22 ottobre 2021, gli ermellini hanno sostenuto inoltre che i bassi consumi elettrici, per esempio, possono costituire fonte di prova atta a contrastare la presunzione di abituale dimora nel luogo di residenza, a cui l'amministrazione comunale può fare ricorso per disconoscere l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale. Le risultanze anagrafiche hanno solo un valore presuntivo relativamente al luogo di residenza effettiva e possono essere superate da una prova contraria, che può essere desunta dal giudice da qualsiasi fonte di convincimento.
Bisogna poi ricordare che i limiti per l'esenzione dell'immobile adibito a prima casa valgono anche per il numero delle unità immobiliari. L'abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto, indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati più immobili. Altrimenti, i singoli immobili sono soggetti a imposizione autonomamente, in base alla propria rendita. Ormai è chiaro che l'uso di fatto di due immobili non consente di fruire dell'esenzione dal pagamento per entrambi. Per avere diritto all'agevolazione il contribuente deve provvedere al loro accatastamento unitario. (riproduzione riservata)
*(avvocato)