Sul punto recentemente sono intervenuti i primi chiarimenti dell'amministrazione finanziaria contenuti nella circolare 12/E del 2016. Nel primo, non positivo, si afferma che il presupposto per godere della detrazione è l'acquisto di immobili nuovi venduti direttamente dalle imprese costruttrici dei medesimi immobili. Ciò comporta che l'acquisto di un immobile nuovo, non perché appena costruito ma perché appena completamente ristrutturato, non consente di approfittare dell'agevolazione. Un secondo punto analizzato concerne la tempistica del bonus. Si è detto che quest'ultimo è limitato all'anno 2016 e l'amministrazione ne ha chiarito le modalità di applicazione:
- in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell'Iva intervenga nel periodo di imposta 2016, e quindi nel caso di Iva pagata nel 2015 su acconti per un rogito effettuato nel 2016 non vi è la possibilità di godere del bonus;
- nel caso invece di Iva in acconto versata nel 2016 per acquisti effettuati nel 2017 o in anni successivi nessuna detrazione spetta al contribuente in quanto la norma si riferisce agli acquisti effettuati o da effettuare «entro il 31 dicembre 2016».
Di certo grazie a tale bonus si elimina qualche differenza ancora esistente circa il carico fiscale che sorge in capo all'acquirente nel caso di immobile acquistato con imposta di registro o con Iva. Non tutti gli acquisti di immobili sono infatti assoggettati a Iva (e in tal caso è dovuta l'imposta di registro): si pensi per esempio all'acquisto da un privato o da un'impresa che emette fattura in esenzione. Purtroppo però nei due casi citati la fiscalità non è identica e con ciò si rischia di introdurre una turbativa del mercato. Si pensi solo al fatto che nel caso di prima casa, se l'acquisto è assoggettato a imposta di registro, la misura dell'imposta è del 2% (magari anche calcolato sul valore catastale), mentre se assoggettato a Iva l'imposta è pari al 4% calcolato sul corrispettivo della transazione. Il bonus ora concesso accorcia un po' queste differenze. Ed è stata allora opportuna la presa di posizione della prassi che, nella circolare 12/E, ha specificato che anche nel caso di cessione di fabbricati abitativi da parte di imprese costruttrici ultimati da più di cinque anni, l'Iva eventualmente dovuta (che non è un'Iva obbligatoria ma dovuta solo in forza di opzione del cedente) può consentire il riconoscimento della detrazione nella misura del 50% della medesima. (riproduzione riservata)