- la prima prevede che il contribuente decade dai benefici prima casa nel caso in cui non trasferisca la propria residenza in quel luogo entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione;
- la seconda invece prevede che, in caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, il contribuente decade dai benefici. Ma non solo perché prevede anche che «le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale».
Il caso esaminato era il seguente:
- il 1° gennaio dell'anno X Rossi aveva acquistato un'abitazione nel comune Alfa godendo dei benefici prima casa,
- prima del decorso dei 18 mesi aveva venduto tale abitazione e ne aveva acquistata un'altra in un altro comune in cui aveva spostato la propria residenza.
La vendita dell'abitazione situata nel comune Alfa era intervenuta prima del decorso dei 18 mesi entro cui doveva avvenire il cambio di residenza, e aveva ovviamente impedito che da quel momento ciò si potesse verificare.
Secondo l'amministrazione finanziaria il mancato rispetto della norma comportava automaticamente la perdita dei benefici, in quanto ritenuta condizione sempre essenziale ai fini del godimento del bonus.
Della medesima opinione erano state anche le commissioni di merito, ma la Corte di Cassazione ha invece sostenuto una tesi differente. La stessa ha infatti sostenuto che la decadenza dell'agevolazione si verifica nel momento in cui scadono i termini imposti dalla legge.
Peccato che, nel caso di specie, al momento della vendita il termine di 18 mesi non risultava ancora scaduto, e pertanto la decadenza non poteva ritenersi verificata.
Oltretutto va anche considerato che la seconda delle norme sopra citate deve essere interpretata nel senso che la decadenza del beneficio a causa del mancato trasferimento della residenza non si verifica in caso di vendita con acquisto entro un anno di un'altra abitazione che ha la possibilità di godere del medesimo bonus. Ciò di fatto smentisce la tesi dell'amministrazione finanziaria che, trovandosi di fronte a due norme che dovevano essere coordinate, aveva preferito fermarsi all'applicazione di una sola delle stesse, e in particolare a quella sfavorevole al contribuente). (riproduzione riservata)