Rinviato dal 30 giugno al prossimo 31 dicembre il termine per la presentazione della dichiarazione Imu. Il differimento del termine si è reso necessario perché è stato approvato un nuovo modello di dichiarazione. Nel modello, definitivamente approvato con decreto ministeriale, sono contenute anche le istruzioni per la compilazione. Un'attenzione particolare è rivolta alle esenzioni Imu per l'abitazione principale, visto che da quest'anno non è più fruibile l'agevolazione per entrambi i coniugi, che saranno tenuti a comunicare al comune l'immobile che intendono utilizzare come prima casa. Inoltre trovano spazio nelle istruzioni le nuove regole per le piattaforme petrolifere e i rigassificatori, per gli immobili concessi in locazione finanziaria e per le imprese e i professionisti che nel 2021 hanno fruito dell'esenzione Imu, totale o parziale, sotto forma di aiuto di Stato a causa della pandemia.
Dunque, la dichiarazione Imu dovrà essere presentata entro il prossimo 31 dicembre, in seguito alle disposizioni contenute nel dl “Semplificazioni”. Potrà essere prodotta con modalità cartacea o telematica. Quest'ultima modalità è necessaria nel caso in cui venga trasmessa tramite intermediari. Nel modello e nelle istruzioni sono evidenziati i recenti interventi normativi. Nello specifico, è espressamente indicato che per l'esenzione dell'immobile adibito ad abitazione principale dei coniugi, in base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 741, lett. b), della legge 160/2019, disposizione modificata dall'articolo 5-decies del dl “Fisco-Lavoro” (146/2021), se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati nello stesso comune o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano a un solo immobile. Nel quadro B del modello, poi, vanno dichiarate le piattaforme marine e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale, ubicati nel mare territoriale. E' imposto che nella dichiarazione vengano riportati tutti gli altri elementi necessari per la determinazione dell'imposta. Vengono fornite delucidazioni anche sugli immobili, da costruire o in costruzione, concessi in locazione finanziaria. La Cassazione da tempo ha sostenuto che il soggetto tenuto all'adempimento dichiarativo è il locatario, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, a prescindere della materiale riconsegna del bene immobile al locatore, che non ha alcuna rilevanza per la soggettività passiva al tributo. Il nuovo modello, inoltre, tiene conto delle agevolazioni di cui hanno fruito alcune categorie di attività durante la pandemia. La dichiarazione, infatti, deve essere presentata nel caso in cui il contribuente abbia goduto di benefici fiscali, “derivanti dal Quadro temporaneo Aiuti di Stato che hanno interessato l'Imu durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”. Vale a dire quelli che risultano dai provvedimenti normativi espressamente elencati nelle istruzioni,emanati prima della data dell'approvazione e pubblicazione del modello. Si tratta dei contribuenti esentati nel 2021, in tutto o in parte, dal versamento a causa dell'emergenza sanitaria. Questi soggetti devono adempiere all'obbligo, poiché l'ente impositore non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il pagamento di quanto dovuto. L'obbligo di presentare la dichiarazione Imu sussiste anche per i beni merce posseduti dalle imprese edilizie. I suddetti immobili assoggettati all'Imu nei due anni precedenti, con aliquota agevolata, da quest'anno tornano ad essere esenti. Al riguardo, la Cassazione (ordinanza 5190/2022) ha sostenuto che l'omessa presentazione della dichiarazione fa perdere l'agevolazione per i beni merce destinati alla vendita, anche se il comune è a conoscenza dello stato degli immobili. La dichiarazione serve ad attestare i requisiti per fruire dei benefici e a indicare gli identificativi catastali ai quali si applicano. Occorre, infatti, certificare la destinazione dei beni merce, che non devono essere locati. L'obbligo dichiarativo, preciso e specifico, non può essere sostituito da altre forme di denunce. Il legislatore ha avuto un comportamento ondivago, alternando trattamenti agevolati diversi. Dopo un lungo periodo di esenzione, dal 2020, con l'istituzione della nuova Imu, li ha assoggettati al pagamento. Hanno fruito dell'esenzione dal secondo semestre del 2013 fino al 2019. E sono nuovamente esonerati a partire dal 2022. I titolari hanno avuto diritto comunque a un trattamento agevolato. Per il 2020 e 2021 è stata prevista un'aliquota ridotta dell'1 per mille, che i comuni avrebbero potuto aumentare fino al 2,5 per mille, diminuire o azzerare.
L'obbligo dichiarativo. I contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione dal momento in cui il possesso dell'immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni per il calcolo dell'imposta. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha più volte chiarito che la dichiarazione deve essere prodotta nel caso in cui si verifichino modifiche dei dati denunciati da cui derivi un diverso ammontare del tributo. L'articolo 1, comma 769, della legge di bilancio 2020 (160/2019), richiamato nelle istruzioni, prevede che i soggetti passivi, tranne quelli di cui al comma 759, lettera g) della stessa legge, vale a dire gli enti non profit, per i quali sono fissati adempimenti ad hoc, sono tenuti a presentare la dichiarazione. In effetti, anche gli enti non profit sono tenuti a denunciare ai comuni gli immobili posseduti e utilizzati per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività sanitarie, didattiche, ricettive e via dicendo. Il comma 769 dispone, infine, che per l'applicazione dei benefici fiscali riguardanti gli alloggi sociali, l'assimilazione all'abitazione principale degli immobili posseduti dai soggetti appartenenti alle Forze di polizia, ai Vigili del fuoco e via dicendo e per i cosiddetti beni merce, i contribuenti sono tenuti ad attestare nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti. Sono tenuti a osservare l'obbligo i titolari di fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, nonché coloro che possiedono immobili di interesse storico o artistico. L'adempimento, inoltre, è imposto quando: l'immobile ha formato oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su areedemaniali; l'immobile viene concesso in locazione finanziaria, un terreno agricolo diventa area edificabile o, viceversa, l'area diviene edificabile in seguito alla demolizione di un fabbricato. Va comunicato qualsiasi atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto che abbia avuto a oggetto un'area fabbricabile. Il valore dell'area, che è quello di mercato, deve sempre essere dichiarato dal contribuente, poiché questa informazione non è presente nella banca dati catastale.Infine, viene ribadito nelle istruzioni che la dichiarazione non deve essere presentata se le informazioni sugli immobili sono acquisibili dalla banca dati catastale oppure quando le amministrazioni locali sono già in possesso dei relativi dati. (riproduzione riservata)
*(avvocato)