Per poter sfruttare la nuova occasione occorre fissare bene le date rilevanti:
Come già nel passato, il pagamento può avvenire anche in 3 rate annuali di pari importo, con applicazione degli interessi del 3%, da effettuarsi entro il 30 giugno 2014 (prima rata), 30 giugno 2015 (seconda rata), 30 giugno 2016 (terza rata).
Le regole applicabili sono tutte quella già in vigore per i precedenti provvedimenti che concedevano tale possibilità. Eccole in sintesi.
La rideterminazione del valore del terreno permette di considerate il nuovo valore da confrontare con il corrispettivo di vendita per il calcolo della plusvalenza imponibile ai sensi dell'art. 67 e 68 del Tuir.
Con riguardo al caso della rivalutazione del valore dei terreni il nuovo valore deve necessariamente risultare da una perizia asseverata entro il 30 giugno 2014 o comunque entro la data in cui avviene la cessione in quanto detto valore deve risultare nell'atto. Tale assunto è stato previsto dalla risoluzione ministeriale 15/E del 1° febbraio 2002 e comporta appunto tale conseguenza.
Se il contribuente è intenzionato a utilizzare il nuovo valore per abbattere una plusvalenza che si dovesse generare dopo il 30 giugno 2014 (senza alcun termine finale) al fine di cogliere l'opportunità fiscale è sufficiente rispettare il termine dettato dalla norma per asseverare la perizia e pagare il dovuto.
Se invece il contribuente è intenzionato a utilizzare il nuovo valore per abbattere una plusvalenza generata da una vendita del terreno antecedente il 30 giugno 2014 dovrà stare attento al fatto che l'asseverazione della perizia e il pagamento dell'imposta (o della prima rata) intervengano prima dell'atto notarile di cessione. In caso contrario, anche qualora l'asseverazione fosse effettuata entro il termine del 30 giugno, il valore rilevante ai fini del calcolo della plusvalenza continuerebbe a essere il costo fiscalmente riconosciuto ante rivalutazione.
Tale posizione dell'amministrazione finanziaria non sempre è stata ritenuta dalle commissioni tributarie (e una volta anche dalla Cassazione), ma nel limite del possibile se si riesce ad adeguarsi alla posizione dell'amministrazione, si evita quanto meno il rischio del contenzioso. (riproduzione riservata)