Un immobile non inquadrato nella categoria A, tra quelli a uso abitativo, non può fruire dell'esenzione Imu, anche se il titolare vi ha fissato la propria dimora abituale. La classificazione catastale di un immobile condiziona anche le agevolazioni fiscali. Non può essere considerata prima casa l'immobile che risulti classificato in una categoria diversa rispetto a quelle destinate a uso abitativo.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza 6349/2024. Per i giudici di legittimità, «la classificazione dell'immobile in una delle categorie catastali previste dal legislatore è requisito necessario e imprescindibile per il riconoscimento dell'esenzione per l'abitazione principale, per cui la carenza di tale elemento preclude, a monte, al contribuente di avvalersi dell'agevolazione, anche nel caso in cui egli abbia fissato la dimora abituale nell'immobile stesso».
Secondo gli ermellini, «gli immobili ad uso abitativo sono identificati dalle categorie catastali del gruppo A», per cui «non è possibile considerare abitazione uno degli immobili classificato in categoria C». Sempre la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 5574/2022, ha già chiarito che un fabbricato iscritto in catasto come studio non può fruire dell'esenzione Imu, anche se di fatto viene utilizzato come abitazione principale.
Per il trattamento agevolato conta la classificazione catastale e non l'uso effettivo come residenza familiare. L'onere della prova è a carico del contribuente. Per far valere il diritto all'agevolazione è tenuto a contestare l'atto di classamento. Al fine di ottenere l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale è decisiva la classificazione catastale. Per il trattamento esonerativo rileva l'oggettivo inquadramento catastale, »per cui l'immobile iscritto come «ufficio-studio», con attribuzione della relativa categoria (A/10), è soggetto all'imposta».
Dunque il soggetto interessato, per avere diritto al trattamento agevolato, non può opporre solo l'effettiva destinazione d'uso dell'immobile. Va posto in rilievo che le iscrizioni catastali degli immobili sono rilevanti per vari motivi. Non solo per ottenere le agevolazioni fiscali, ma anche per attestare la titolarità degli immobili. La Suprema corte, con l'ordinanza 17408/2021, ha sostenuto che l'uso di fatto di due immobili come prima casa non consente di godere dell'esenzione Imu per entrambi. L'abitazione principale deve essere costituita solo da un immobile. Per avere diritto all'agevolazione su immobili diversi, il contribuente deve provvedere al loro all'accatastamento unitario. Anche con quest'ultima pronuncia non ha attribuito alcuna efficacia giuridica all'uso di fatto, se lo stesso non è in linea con il dato formale. Non conta che vengano utilizzati come abitazione principale più unità immobiliari distintamente iscritti in catasto. I singoli immobili devono essere assoggettati separatamente a imposizione, ciascuno con la propria rendita. Il contribuente può scegliere quale delle unità immobiliari destinare a prima casa. Le altre vanno considerate come abitazioni diverse da quella principale.
In realtà l'ordinanza 17408 sopra citata ha rappresentato un momento di svolta e un cambiamento dell'orientamento sulla questione de qua. Con l'ordinanza 9078/2019, infatti, aveva a suo tempo ritenuto che l'esenzione per l'abitazione principale non fosse limitata a un solo immobile.
Bisogna ricordare, infine, che il catasto è probante per accertare il soggetto titolare dell'immobile, obbligato al pagamento del tributo comunale. Nonostante il catasto sia preordinato ai fini fiscali, costituisce una presunzione l'intestazione di un immobile. Spetta al contribuente contestare e fornire la prova contraria per non essere assoggettato al pagamento.
La Corte di cassazione, con l'ordinanza 26376/2021, ha precisato che l'intestazione catastale di un immobile a un determinato soggetto costituisce una presunzione di fatto sulla veridicità di tale risultanza, ponendo a carico dell'interessato l'onere della prova. L'iscrizione in catasto rappresenta una mera presunzione che può essere superata da chi è titolare dell'immobile. Qualora ciò avvenga, naturalmente, la reale situazione comprovata dall'interessato prevale sulla presunzione iuris tantum collegata al dato catastale. Si tratta di una presunzione relativa, come tutte quelle ammesse dall'ordinamento in materia tributaria, che consente al contribuente di dimostrare il contrario. (riproduzione riservata)
*Studio Legale Tributario