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Fisco & mattone

Non contano i costi di gestione ai fini dell'esenzione Imu

di Sergio Trovato
Milano Finanza - Numero 190 pag. 75 del 25/09/2021

È legittimo il provvedimento di disconoscimento dell'esenzione adottato dal comune di Roma, se l'attività dell'ente non profit non viene svolta a titolo gratuito e se i compensi richiesti agli utenti del servizio non sono meramente simbolici. Un ente non commerciale non ha diritto all'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale, per gli immobili adibiti a casa di cura privata e ad attività didattica, anche se le rette richieste per lo svolgimento delle attività sanitarie e didattiche non coprono i costi di gestione. E' così che si è espressa la commissione tributaria regionale di Roma, sesta sezione, con la sentenza 3654 del 20 luglio 2021. Per i giudici capitolini, l'agevolazione fiscale può essere concessa solo se le attività didattiche e sanitarie vengono svolte «a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione dei relativi costi, a nulla rilevando che le rette pagate non sarebbero idonee (nella prospettazione dell'appellante, peraltro indimostrata contabilmente) a coprire i relativi costi». L'attività sanitaria esercitata nella casa di cura privata e l'attività di istruzione svolta negli istituti paritari comportano il pagamento di un corrispettivo per le prestazioni sanitarie e per la partecipazione ai corsi. Pertanto, «la natura commerciale delle attività in oggetto appare confermata dalla entità dei corrispettivi elargiti da coloro che usufruiscono delle prestazioni».

Secondo la commissione regionale, queste situazioni fanno emergere la natura oggettivamente commerciale delle attività sanitarie e didattiche e, per l'effetto, devono essere assoggettate a imposizione gli immobili nei quali le stesse vengono svolte. Sempre la commissione regionale di Roma, terza sezione, con la sentenza 1475/2020, aveva già precisato che se un ente non profit svolge attività commerciale l'agevolazione Imu si configura come un aiuto di Stato. Non si può riconoscere un beneficio agli enti che fruiscono di una sovvenzione statale e fanno pagare normali compensi agli utenti. Dunque, le scuole paritarie non possono fruire del trattamento agevolato perché costituisce un aiuto di Stato e falsa la libera concorrenza, a meno che non svolgano l'attività a titolo gratuito o le rette richieste siano meramente simboliche. La giurisprudenza di legittimità, alla quale non sempre si sono allineati i giudici di merito, ha sostenuto che sono soggetti al pagamento gli immobili utilizzati per lo svolgimento dell'attività didattica, anche se gli istituti interessati rispettano gli standard per l'insegnamento, accolgono gli alunni portatori di handicap, applicano la contrattazione collettiva e reinvestono gli avanzi di gestione. L'osservanza di queste condizioni non fa venir meno la natura economica dell'attività svolta. Peraltro, l'esenzione non spetta anche se le attività operano in perdita, poiché si può esercitare un'impresa con modalità commerciali a prescindere dal risultato della gestione. La convenzione con gli enti pubblici (regioni, enti locali), per le attività sanitarie, che più volte viene opposta dagli enti interessati, non esclude la logica del profitto e non conferma che l'obbiettivo perseguito sia quello di soddisfare bisogni socialmente rilevanti, che le strutture pubbliche non sono in grado di assicurare. Nell'ambito delle attività sanitarie rientrano anche quelle destinate alla difesa ambientale, in quanto finalizzate a tutelare in senso ampio la salute. In base a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 504/1992, gli enti non commerciali sono esonerati dal pagamento solo se sugli stessi vengono svolte le attività sanitarie, didattiche, ricreative, sportive, assistenziali, culturali e così via con modalità non commerciali.

Va ricordato, infine, che per avere diritto all'esenzione è necessario ed è considerato un requisito essenziale il possesso qualificato dell'immobile da parte dell'ente non commerciale. Non è sufficiente il possesso di fatto. L'uso indiretto da parte dell'ente che non ne sia possessore non consente al proprietario di beneficiare dell'esenzione. Per fruire del trattamento agevolato è imposta l'identità soggettiva tra il possessore di diritto e l'utilizzatore dell'immobile. (riproduzione riservata)

*(avvocato)



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