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Niente tasse con gli accordi di negoziazione assistita

di Norberto Villa
Milano Finanza - Numero 185 pag. 56 del 19/09/2015

Niente imposte da pagare per gli accordi di negoziazione assistita. Anche ai fini fiscali l'istituto viene infatti equiparato alla separazione. È questo l'importante contenuto che emerge dalla risoluzione 65/E del 2015 dell'Agenzia delle Entrate.

Per capire la portata della soluzione individuata dalla prassi occorre prima ricordare che l'istituto (accordi di negoziazione assistita) è stato introdotto dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 e ha come finalità quella di favorire la risoluzione dei conflitti e delle controversie in via stragiudiziale, grazie alla presenza di un avvocato.

Le norme prevedono che la negoziazione assistita possa essere conclusa tra i coniugi per raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La convenzione deve poi essere trasmessa al Procuratore della Repubblica che, in assenza di irregolarità, concede il nulla osta per procedere agli adempimenti di competenza (una procedura in parte differente interviene nel caso di presenza di figli minori, incapaci, handicappati gravemente oppure economicamente non autosufficienti). Secondo il testo normativo, la convenzione è quindi in grado di raggiungere le medesime finalità e i medesimi effetti dei procedimenti di separazione e di divorzio, tanto da consentire, dopo l'ok del procuratore, le annotazioni negli atti dello stato civile. Da qui i dubbi se anche il regime fiscale previsto per separazioni e divorzi potesse estendersi anche a questa fattispecie.

Nel caso esaminato la convenzione prevedeva la cessione da parte della moglie al marito della piena proprietà di un immobile, e la contestuale costituzione di usufrutto da parte del marito in favore della moglie su di un altro immobile. Ciò che si chiedeva era se potesse trovare applicazione, anche per il caso di specie, l'agevolazione di cui all'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, che prevede l'esenzione dall'imposta di registro, di bollo e da ogni altra tassa per «tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio».

Secondo il parere dell'Agenzia delle Entrate la risposta deve essere positiva in quanto la parificazione degli accordi conclusi a seguito della convenzione di negoziazione assistita di cui all'art. 6 del dl n. 132/2014 ai provvedimenti giudiziali di separazione e di divorzio, ha la forza di consentire l'applicazione delle stesse agevolazioni fiscali anche a queste ipotesi.

La prassi sostiene infatti esplicitamente che, considerata la parificazione degli effetti dell'accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita ai provvedimenti giudiziali di separazione e di divorzio, «deve ritenersi applicabile anche a detto accordo l'esenzione disposta dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987. Il tutto vale comunque sempreché dal testo dell'accordo medesimo, la cui regolarità sia stata vagliata dal Procuratore della Repubblica, emerga che le disposizioni patrimoniali, contenute nello stesso accordo, siano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi tra i coniugi». (riproduzione riservata)



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