Salvo novità, dal 31 marzo per l'accesso alle strutture ricettive non sarà più necessario il green pass rafforzato. Rincuorati anche i proprietari e gestori di immobili locati a uso abitativo (specie se per periodi brevi) che temevano l'introduzione di analogo obbligo a loro carico, a seguito della posizione ufficiale del Ministero del Turismo dello scorso 26 gennaio che anticipava di «condividere l'esigenza di addivenire all'individuazione di norme che possano prevedere una modalità di controllo del green pass anche nei confronti di fruitori di locazioni brevi». Ma il tema è più ampio: né gli obblighi (di cui il green pass è solo un esempio) né gli incentivi di solito previsti per il comparto turistico vengono estesi al real estate e alle locazioni abitative, indipendentemente da finalità o durata. I contributi pubblici previsti per alcune categorie ricettive dotate di alcuni specifici codici Ateco, rientranti nella Sezione I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (ma non per tutti) lasciano esclusa l'intera categoria (meno pregiudicata dalla pandemia) dei proprietari che locano abitazioni anche se con finalità turistica e con affitti brevi (in genere con Codici Ateco legati alla Sezione L - Attività immobiliari, se gestiti in modo imprenditoriale). E' così che il tema del green pass (che chi alloggia in appartamento privato, a oggi, non è obbligato a esibire) da una parte, e dei contributi pubblici recentemente concessi dall'altra, rinvigorisce la polemica sul diverso trattamento giuridico del comparto ricettivo rispetto a quello locativo. Due settori merceologici ben distinti, nel nostro ordinamento, ma rivolti allo stesso tipo di cliente, il viaggiatore turista. Generato dall'ingresso della proprietà privata nel mercato del turismo, il fenomeno genera una pericolosa confusione e sovrapposizione di ruoli sul mercato, tant'è che c'è chi parla, seppur in termini atecnici, di concorrenza sleale. Ma gli impianti normativi nel nostro ordinamento restano distinti. Un esempio è stato proprio l'assenza di obbligo di esibire il Green Pass rafforzato per accedere agli appartamenti locati che ha erroneamente portato alcuni a forzare l'interpretazione della normativa emergenziale e a richiedere l'intervento del Ministero. In realtà, la normativa italiana non prevede, se non occasionalmente, discipline simili per il real estate e il comparto ricettivo. I locatori sono sottoposti nel nostro sistema civilistico, fiscale e amministrativo a un regime diverso rispetto ai gestori di strutture ricettive, che sono esercizi aperti al pubblico. Nell'ordinamento italiano l'inquilino, una volta concluso il contratto può accedere liberamente al suo alloggio, escludendo qualsiasi terzo da ogni possibile ingerenza. Nel ricettivo, l'ospite viene servito anche durante il soggiorno. Sempre più, quindi, nel mercato dell'Hospitality, è evidente la vicinanza fattuale tra le modalità operative di chi propone con continuità il proprio alloggio con locazioni di durata brevissima (affitti brevi), oppure attraverso i serviced apartment nelle locazioni di medio periodo, o anche con gli aparthotel (che stanno via via occupando il mercato dei residence), da una parte, e quelle delle strutture ricettive, dall'altra. Tante e nette invece, le diversità tra le soluzioni in termini di ricadute fiscali, civilistiche e amministrative: e la normativa emergenziale su contributi e green pass ne è (stata) un esempio. (riproduzione riservata)
*(avvocato)