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Torna qualche convenienza nel leasing immobiliare. La legge di Stabilità ha ancora una volta cambiato le regole di deducibilità dei leasing stipulati dalle imprese concedendo la possibilità di una deduzione del costo in misura più veloce rispetto al passato. Sui leasing di immobili la modifica non è di poco conto. Se per i contratti stipulati fino al 2013 il costo sostenuto per l'acquisto in leasing di un immobile poteva essere dedotto (generalmente) in non meno di 18 anni, ora invece si scende a 12. La riduzione del tempo di ammortamento dell'investimento è pertanto di un terzo. Ciò significa che l'investimento in leasing conquista nuovi di spazi di convenienza fiscale rispetto a un acquisto diretto della proprietà del bene. Ecco un esempio. Ipotizzando in 100 mila euro il costo dell'investimento nel caso di acquisto, ogni anno l'impresa avrebbe circa 3.333 euro di costo da portare in diminuzione dell'imponibile fiscale. Quanto speso farebbe pertanto sentire il suo complessivo impatto fiscale in 33 anni. Grazie alle nuove regole un investimento dello stesso importo, se effettuato in leasing darebbe luogo a una deduzione dall'imponibile fiscale di 8.333 euro, più del doppio rispetto al caso di acquisto in proprietà. Accanto a ciò evidentemente occorrono calcoli di natura finanziaria e di opportunità, ma fermandoci al risparmio fiscale la partita non ha storia: meglio il leasing dell'acquisto. L'esempio riportato consegue alle regole del Tuir che, prima della modifica introdotta con la legge di Stabilità 2014, prevedeva la possibilità di godere della deducibilità dei leasing immobiliari in un tempo pari ai due terzi del periodo di normale ammortamento fiscale, con un minimo di 11 anni ovvero pari almeno a 18 anni in relazione all'attività esercitata dall'impresa utilizzatrice. Considerato che nella maggior parte dei casi il periodo di ammortamento è di 33/34 anni, ne conseguiva che la deducibilità dell'investimento interveniva quasi sempre in 18 anni. Ora la disposizione è più conveniente (oltre che più semplice) affermandosi che nell'ipotesi di beni immobili la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore ai 12 anni.
La nuova regola si applica ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dall'entrata in vigore della Legge di stabilità 2014 (1° gennaio 2014). Non vi è invece nessuna possibilità di applicare le nuove regole ai contratti già stipulati in presenza delle precedenti regole. Ciò potrà comportare che un leasing immobiliare stipulato nel dicembre 2013 vedrà la sua deducibilità concessa in 18 anni, mentre uno stipulato solo un mese dopo vedrà la stessa accorciarsi a 12 anni. E' bene precisare che nel caso di un leasing già in essere e stipulato in base al vecchio regime, il cambio della durata contrattuale e dell'importo delle rate eventualmente intervenuto nel 2014 non è tale da poter considerare le nuove pattuizioni come un nuovo contratto cui applicare le nuove disposizioni fiscali e quindi la deducibilità in 12 anni. (riproduzione riservata)