Per individuare il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'Imu in presenza di un contratto di leasing finanziario, non può essere invocata la normativa Tasi, che ha presupposti applicativi totalmente diversi, anche se la base imponibile è la stessa. L'imposta municipale è sempre dovuta dal proprietario dell'immobile, anche in caso di mancata riconsegna del bene da parte del locatario. La Tasi è dovuta sia dal proprietario che dall'affittuario ed è destinata al finanziamento dei servizi pubblici rivolti alla collettività. E' proprio la fruizione dei servizi prestati dall'amministrazione comunale che giustifica il pagamento del tributo da parte del locatario finanziario dalla data di stipulazione del contratto di leasing fino alla data di riconsegna del bene al locatore. La data di riconsegna deve essere comprovata da un verbale. Si è così espressa la Cassazione con l'ordinanza 6884/2023. Pertanto, in caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto, vale a dire durante il periodo intercorrente tra la data della stipula e quella di riconsegna del bene al locatore comprovata dal verbale di consegna. Ma per la Suprema corte la norma di legge “applicabile limitatamente al tributo Tasi, non può essere analogicamente estesa anche all'Imu”, “per l'eterogeneità dei rispettivi presupposti applicativi delle imposte in esame”. L'Imu, che ha natura patrimoniale, individua il soggetto passivo facendo riferimento “ad una nozione di "possesso" civilistica, per cui quello che conta è il titolo contrattuale che giustifica il possesso del bene” e non la disponibilità di fatto.
Va ricordato che la Tasi, destinata al finanziamento di servizi pubblici, e ormai abolita, doveva essere pagata sia dai proprietari che dagli affittuari, in quanto la fruizione del servizio pubblico indivisibile giustifica l'obbligo del pagamento in capo al locatario finanziario dalla data di stipulazione del contratto a quella di riconsegna del bene al locatore. La società di leasing, invece, è tenuta a pagare l'Imu in caso di risoluzione del contratto anche se l'immobile non è stato riconsegnato dall'utilizzatore e non ha la materiale disponibilità del bene. In effetti, è soggetto passivo il locatario dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto. Qualora il contratto di leasing venga risolto, e l'immobile non venga restituito, la soggettività passiva torna in capo al locatore. A differenza della Tasi, il cui presupposto per l'imposizione fiscale era dato anche dalla detenzione dell'immobile, per l'assoggettamento all'imposta municipale rileva solo il possesso qualificato dell'immobile. Non conta la mancata consegna del bene da parte dell'utilizzatore. La disponibilità o meno dell'immobile è irrilevante.
In realtà, la Cassazione (sentenza 25249/2019) è tornata sui propri passi relativamente ai contratti di leasing per il pagamento dell'Imu, rispetto a quanto affermato in precedenza. Ha cambiato idea sul soggetto obbligato, sostenendo che il locatore è tenuto al versamento dell'imposta municipale anche se il locatario non riconsegna il bene. Il locatore è soggettivo passivo del tributo
qualora il contratto venga risolto prima della scadenza naturale e il locatario non restituisca il bene. Viene ritenuto rilevante ai fini impositivi non la consegna del bene e la detenzione materiale, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima il possesso qualificato dell'utilizzatore. E' il titolo che determina la soggettività passiva del locatario finanziario. La mancata riconsegna può produrre come effetto conseguenziale un'azione risarcitoria da parte del locatore che si ritenga danneggiato. Anche con la nuova Imu il locatario è tenuto a pagare solo per la durata del contratto. Non paga l'imposta se non riconsegna il bene immobile al locatore in caso di risoluzione anticipata. E' quanto prevede l'articolo 1, comma 743, della legge di bilancio 2020 (160/2019). In base al comma 743, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Al riguardo, sempre la Cassazione (ordinanza 26057/2022) ha ribadito che la società di leasing deve versare l'imposta municipale, in caso di risoluzione del contratto, anche se l'immobile non è stato riconsegnato dall'utilizzatore e il locatore non ha la materiale disponibilità del bene. Tuttavia l'assenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale e l'oggettiva incertezza sull'interpretazione delle norme, dovuta anche ai contrasti interpretativi all'interno della stessa Corte suprema sulla questione riguardante il soggetto obbligato nei confronti dell'ente locale, comporta l'esonero del locatore dal pagamento delle sanzioni tributarie. Del resto l'articolo 8 del decreto legislativo 546/1992 stabilisce che il giudice debba dichiarare non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi fiscali quando la violazione è giustificata da oggettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce. Inoltre, l'articolo 6 del decreto legislativo 472/1997 impone la non punibilità dell'autore della violazione quando essa è determinata da incertezza oggettiva delle norme di legge. (riproduzione riservata)
*avvocato