Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, la nuova Imu la paga il locatario solo per la durata del contratto. Non è tenuto a versare l'imposta il locatario, quindi, anche se non riconsegna il bene immobile al locatore in caso di risoluzione anticipata. L'articolo 1, comma 743, della legge di bilancio 2020 (160/2019) dispone che per la locazione finanziaria quello che conta è il contratto e l'Imu è dovuta dal locatore a prescindere dal possesso di fatto dell'immobile. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. La norma è così chiara nella sua formulazione letterale che dovrebbe impedire di generare un contenzioso, come quello che c'è stato in passato, in ordine al soggetto obbligato al pagamento in caso di mancata restituzione del bene immobile da parte del locatario. Il locatore, dunque, è soggettivo passivo del tributo anche se il contratto viene risolto prima della scadenza naturale e il locatario non restituisce il bene immobile. Del resto, anche l'articolo 9 del decreto legislativo 23/2011 individuava nel locatario il soggetto passivo a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto. Pertanto, qualora il contratto di leasing venga risolto, e l'immobile non venga restituito, la soggettività passiva torna in capo al locatore. A differenza della Tasi, il cui presupposto per l'imposizione fiscale era dato anche dalla detenzione dell'immobile, per l'assoggettamento al pagamento dell'Imu rileva solo il possesso qualificato dell'immobile. Per esempio, a differenza della Tasi, dopo la risoluzione del contratto di leasing soggetto passivo Imu è sempre la società di leasing, anche se la stessa non ha acquisito la materiale disponibilità del bene. Per il pagamento dell'Imu non conta la mancata consegna del bene da parte dell'utilizzatore. Va ricordato che la Cassazione è tornata sui propri passi relativamente ai contratti di leasing. Ha cambiato idea (sentenza 25249/2019) sulla questione del soggetto obbligato al pagamento, sostenendo che il locatore è tenuto al versamento dell'imposta locale anche se il locatario non riconsegna il bene. Per i giudici di legittimità, la locazione finanziaria attribuisce la soggettività passiva Imu alla società di leasing anche se non acquisisce la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore. Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante ai fini impositivi non già la consegna del bene, e la detenzione materiale dello stesso, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittimi la detenzione qualificata dell'utilizzatore. E' il contratto che determina la soggettività passiva del locatario finanziario e non la disponibilità materiale del bene. La ritardata riconsegna può dar luogo a un'azione risarcitoria da parte del locatore che si ritenga danneggiato, ma non ha alcuna rilevanza nel rapporto tra l'ente impositore e il soggetto obbligato. Il pagamento dell'imposta è sempre a carico di chi risulti titolare dell'immobile al catasto o, meglio, presso la Conservatoria dei registri immobiliari. L'imposta municipale è dovuta dai contribuenti per anni solari, proporzionalmente alla quota di possesso di diritto e non di fatto. Com'è noto, non sono tenuti al versamento il comodatario, l'affittuario, l'utilizzatore o l'occupante dell'immobile. (riproduzione riservata)