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Diventa un'opzione da contrapporre al mutuo l'acquisto della casa di abitazione tramite leasing. La possibilità è divenuta interessante dopo le regole dettate dall'ultima legge di stabilità che ha inserito una serie di regole per cercare di lanciare la stessa. La situazione ora regolamentata è quella di un contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale, in cui la banca o l'intermediario finanziario che si obbliga ad acquistare o a far costruire l'immobile su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che se ne assume tutti i rischi, anche di perimento, lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto.
Come avviene di solito in ogni contratto di leasing al suo scadere, l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito. Ma se ciò ricalca le linee tradizionale dei leasing sono le condizioni ulteriori che lo pongono in una situazione nettamente migliore (almeno con riguardo agli utilizzatori).
È previsto con riguardo ai rapporti tra concedente e utilizzatore che:
l'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di leasing non è soggetto all'azione revocatoria fallimentare; in caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. Se da questa somma algebrica dovesse scaturire un risultato negativo, ossia una cifra a favore del concedente, la differenza dovrà essere corrisposta dall'utilizzatore al concedente stesso.Ma oltre a ciò al conduttore può essere concesso anche un po' di respiro nei pagamenti dovuti: infatti lo stesso può richiedere la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo ottenendo naturalmente l'effetto di una proroga della durata del contratto. La sospensione è condizionata all'intervento di almeno uno dei seguenti eventi:
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato (con alcune eccezioni quale ad esempio l'interruzione per limiti di età con diritto alla pensione);
b) cessazione dei rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale o di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria, e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
In sostanza, chi dovesse stipulare quale utilizzatore un tale contratto si assumerebbe il rischio unicamente dell'eventuale «perimento» del bene oltre ad assumersi l'obbligo di pagamento dei canoni periodici. (riproduzione riservata)