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Le novità dell'Imu

Milano Finanza - Numero 113 pag. 72 del 10/06/2023

Esenzione Imu doppia per le coppie sposate o unite da un vincolo civile, così come per le coppie di fatto, che utilizzano due immobili diversi, anche se ubicati nello stesso comune o in comuni diversi. Non pagano l'imposta neppure i titolari degli immobili occupati abusivamente, se hanno presentato una denuncia penale per violazione di domicilio o esperito un'azione penale. Sono alcune novità che da quest'anno comportano per alcuni soggetti l'esonero dal pagamento dell'acconto Imu, la cui scadenza è fissata al prossimo 16 giugno. Si avvicina, dunque, la scadenza per il versamento della prima rata dell'imposta locale. Sono esonerati dal prelievo anche gli immobili adibiti a abitazione principale, tranne quelli di lusso, ville e castelli, ai quali è riconosciuta una detrazione d'imposta. Non paga neppure il genitore affidatario dei figli per la casa familiare assegnata con provvedimento del giudice, che è stata assimilata con norma di legge all'abitazione principale. Dell'esenzione fruiscono anche gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non profit e i terreni agricoli. Hanno diritto invece a una riduzione del tributo gli immobili inagibili, le unità immobiliari date in uso gratuito a parenti in linea retta, entro il primo grado, i fabbricati di interesse storico o artistico e quelli locati a canone concordato. Sono invece obbligati a mettere mano al portafoglio e a versare integralmente il tributo dovuto i titolari di fabbricati, aree edificabili e terreni che non fruiscono di alcuna agevolazione. La prima rata può essere calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dai comuni per il 2022. L'importo da versare è pari alla metà di quanto pagato l'anno scorso. Si può decidere di pagare l'intera somma dovuta per l'anno in corso, applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dalle amministrazioni comunali.

Le agevolazioni. Quindi, non devono versare l'imposta i possessori di immobili destinati a prima casa e equiparati, con relative pertinenze, per i quali è prevista l'esenzione. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle suddette categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all'immobile adibito ad abitazione. Non fruiscono dell'esenzione i fabbricati iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, vale a dire immobili di lusso, ville e castelli, per i quali il trattamento agevolato è limitato all'aliquota e alla detrazione. E' prevista una doppia esenzione in presenza dei requisiti per tutte le coppie, di fatto, sposate o unite da vincolo civile. Dopo la pronuncia della Corte costituzionale (209/2022) va assicurato lo stesso trattamento alle coppie sposate e a quelle che hanno costituito un'unione civile, rispetto a coloro che hanno scelto un rapporto di convivenza. Non può essere escluso che le coppie che hanno formalizzato il loro rapporto siano penalizzate e non possano fruire due volte dell'esenzione, qualora abbiano per vari motivi fissato la residenza e la dimora in due luoghi diversi, così come già avviene per i conviventi di fatto. Al di là della formalizzazione del rapporto, è sufficiente provare la destinazione del singolo immobile a dimora abituale di ciascuno. Non importa che la residenza anagrafica sia stata fissata in immobili ubicati nel territorio dello stesso comune o in comuni diversi. E' esonerata dal pagamento la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, assimilata con norma di legge all'abitazione principale. Il genitore affidatario non è tenuto a provare la residenza anagrafica e la dimora abituale nell'immobile per avere diritto all'agevolazione. Pertanto, anche il coniuge non affidatario dell'immobile non è tenuto a pagare il tributo per la propria quota di possesso. Unico soggetto passivo per la casa familiare assegnata con provvedimento del giudice è il genitore affidatario dei figli, in quanto titolare del diritto reale di abitazione. E' esente se classificata nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9 e assoggettata all'aliquota ridotta in caso contrario.

Esclusi dal pagamento anche gli immobili occupati abusivamente che non sono nella disponibilità del titolare, che non li può utilizzare non per propria scelta, ma perché gli è stata sottratta la detenzione. La norma, però, richiede degli adempimenti da parte del beneficiario. Il titolare dell'immobile è tenuto a presentare denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria per violazione di domicilio o per occupazione di terreni e edifici, reati previsti dagli articoli 614 e 633 del codice penale, o a intraprendere un'azione penale per occupazione abusiva. L'interessato è tenuto a informare il comune sullo stato dell'immobile e deve provare il possesso dei requisiti per essere esonerato dal versamento.

Oltre il residenziale. Non sono soggetti a imposizione neppure gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali. Hanno diritto al beneficio fiscale alle stesse condizioni fissate dalla vecchia normativa. Gli immobili devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività elencate dalla norma di legge, vale a dire le attività sanitarie, didattiche, ricreative, sportive, assistenziali, culturali e così via. Stesso trattamento per i terreni agricoli. Non sono tenuti al versamento oltre ai titolari di terreni montani o di collina ubicati nei comuni elencati nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 9/1993, quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, a prescindere dalla loro ubicazione, quelli ubicati nelle isole minori, nonché quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile.

Pagano in misura ridotta i fabbricati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta, entro il primo grado, e, infine, i fabbricati di interesse storico o artistico. Per questi immobili, gli interessati hanno diritto a una riduzione della base imponibile nella misura del 50 per cento. Inoltre, devono versare l'imposta in misura ridotta gli immobili concessi in uso gratuito, purché sussistano le condizioni richieste dalla norma di legge. In particolare, il comodante deve avere la residenza anagrafica e la dimora nel comune in cui è ubicato

l'immobile concesso in comodato. Oltre all'immobile concesso in comodato, può essere titolare di un altro immobile nello stesso comune, che deve essere utilizzato come propria abitazione principale, purché non si tratti di un fabbricato di pregio (immobile di lusso, villa o castello). Questo limite vale anche per l'unità immobiliare data in comodato. Il comodante può possedere anche altri immobili, a condizione però che non siano classificati tra quelli destinati a uso abitativo. Il beneficio si estende anche, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. Una forma minore di agevolazione, poi, è prevista le abitazioni locate a canone concordato. Lo sconto è riconosciuto nella misura del 25 per cento.

I proprietari di immobili ai quali la legge non riconosce alcun trattamento agevolato devono versare l'imposta in acconto, pari alla metà di quanto pagato l'anno scorso. E' possibile pagare il tributo per tutto l'anno, applicando le aliquote e le detrazioni già deliberate dagli enti locali, se conosciute.

Aliquote e detrazioni. I comuni hanno un ampio potere nella scelta delle aliquote. Per esempio, per le unità immobiliari di lusso, adibite a prima casa, è prevista l'applicazione di una aliquota ridotta del 5 per mille, che possono aumentare di 1 punto percentuale, e una detrazione di 200 euro. L'aliquota in questione può essere ridotta senza limiti e perfino azzerata. Si ottiene lo stesso effetto dell'esenzione, vale a dire l'azzeramento dell'imposta. Non è possibile concedere esenzioni Imu, in quanto questa scelta si pone in contrasto con i limiti all'esercizio del potere regolamentare fissati dall'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, poiché verrebbero violate le fattispecie imponibili, che è uno dei limiti all'esercizio del potere regolamentare. L'aliquota di base per tutti gli altri immobili, a partire dalle seconde case, è stabilita nella misura dell'8,6 per mille, che gli enti locali possono aumentare fino al 10,6 per mille. (riproduzione riservata)



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