Grazie alla collaborazione volontaria è possibile sanare le irregolarità consistenti nella mancata indicazione nel quadro RW, negli anni passati, degli immobili esteri dei soggetti fiscalmente residenti in Italia. Per ottenere il risultato sono dovute le sanzioni (calcolate in modo ad hoc nel caso di voluntary), ma non solo.
Le indicazioni della prassi sul tema hanno evidenziato (ma non poteva essere altrimenti visto il tenore della norma di legge) che la collaborazione volontaria interessa anche i beni patrimoniali all'estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e spesse volte anche dalle modalità con cui sono detenute. Quindi non è necessario che i beni immobili siano stati acquistati con redditi non dichiarati in quanto gli obblighi di monitoraggio (e oggi quindi la possibilità di accedere alla voluntary) riguardano la fattispecie oggettiva indipendentemente dalla situazione: riguardano di conseguenza anche gli immobili acquistati con redditi regolarmente assoggettati a tassazione, ma anche quelli ad esempio ricevuti in donazione o successione.
Anzi la circolare 10/E del 2015 sostiene che sono considerati come detenuti all'estero anche gli immobili ubicati in Italia, posseduti per il tramite di fiduciarie estere o di un soggetto interposto residente all'estero.
Se tali immobili producono redditi in quanto locati, la regolarizzazione deve interessare anche questi ultimi. In tal caso sono dovute le imposte calcolate secondo le regole ordinarie con un abbattimento forfetario del 15%. E oltre a ciò ci sono anche le sanzioni. Considerato che si tratta di redditi prodotti all'estero, si deve applicare l'aumento di un terzo, ma se si accede alla collaborazione volontaria il minimo edittale viene ridotto del 25% e poi ulteriormente a un sesto se si decide di aderire in toto alle richieste dell'ufficio.
Ma non è ancora finita in quanto dal 2012 si doveva assoggettare il bene immobile anche all'Ivie (imposta sul valore degli immobili all'estero), nella misura dello 0,76% del valore immobiliare. In sede di calcolo del dovuto per la definizione della voluntary disclosure, dunque, anche quest'ultimo aspetto dovrà essere considerato.
Quindi il costo di una voluntary deve considerare diverse voci. Da un lato ci sono le sanzioni concernenti il mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio. Poi vi sono le imposte dirette che si sarebbero dovute pagare nei diversi anni, e le sanzioni conseguenti. E poi anche l'Ivie dovuta e le sanzioni. Insomma, il conto della voluntary disclosure rischia di diventare piuttosto salato, e questo senza poi considerare che in alcuni casi il conto potrebbe anche diventare ben più pesante qualora dall'esame della pratica dovessero emergere altre imposte (ad esempio un'imposta di donazione). (riproduzione riservata)