La vicenda friulana ne è un esempio: il committente Alfa affida l'esecuzione di un manufatto a un appaltatore Beta che deve consegnarlo, una volta eseguito, all'interno dell'immobile del committente Alfa. Ma il manufatto risulta difettoso. Posto però che questi difetti («vizi» dell'opera, per il Codice Civile) vengono rilevati dal committente Alfa solo a lavoro già consegnato, l'appaltatore Beta sostiene che le contestazioni sono tardive, che il manufatto era stato già tacitamente accettato e che il saldo è comunque dovuto. Ma il committente Alfa si rifiuta di pagare perché il manufatto non ha le caratteristiche richieste. Ed è lite. Sulla questione dei difetti il Codice Civile spiega infatti all'art. 1665 (Verifica e pagamento dell'opera), che il committente, prima di ricevere la consegna dell'opera, ha diritto di verificarla ma che se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, non procede senza fornire i cosiddetti «giusti motivi» alla verifica, i lavori si considerano tacitamente accettati anche in mancanza di verifica.
Articolata, quindi, la previsione normativa. Dottrina e giurisprudenza hanno poi sviluppato ulteriori distinzioni definendo i concetti di «verifica» (sostanzialmente un controllo tecnico da parte del committente), «collaudo» (se previsto, è per lo più considerato un negozio bilaterale di accertamento tra appaltatore e committente) e «accettazione» del lavoro, che può essere espressa o tacita e conclude l'appalto con una manifestazione di volontà del committente che condivide l'opera liberando definitivamente l'appaltatore.
È l'accettazione quindi il momento cruciale perché comporta, oltre al sorgere del diritto al saldo del prezzo, anche il riconoscimento che l'opera è stata eseguita a regola d'arte con conseguente passaggio del rischio dall'appaltatore al committente. Ed è proprio su questa complicata sequenza di situazioni che i giudici coinvolti nella vicenda friulana danno diverse interpretazioni.
Inizialmente infatti sia il Tribunale di Gorizia che la successiva Corte d'Appello di Trieste danno rilievo al comportamento silente e acquiescente tenuto dal committente Alfa durante la progettazione e l'esecuzione del lavoro: ritengono cioè che con il proprio comportamento concludente il committente Alfa abbia manifestato una chiara volontà di accettare senza riserve. Questo anche perché il committente Alfa non si era mai presentato a visionare il manufatto, nemmeno a lavorazione ultimata, malgrado gli inviti dell'appaltatore Beta. Non solo, ma aveva anche continuato a pagare regolarmente il corrispettivo pattuito. In primo e secondo grado vince quindi l'appaltatore Beta, ma il committente Alfa ricorre in Cassazione. Sostiene che i precedenti giudici non hanno considerato la circostanza che i disegni progettuali avrebbero dovuto essere predisposti e inviati dall'appaltatore Beta al committente Alfa per consentirgli la verifica del manufatto. La Suprema Corte gli dà ragione, ma la questione non finisce così: nello spiegare che la Corte d'Appello ha sbagliato non investigando sulla questione del mancato invio della documentazione progettuale (fatto importante, questo, per la rilevanza ai fini dell'apprezzamento dei «giusti motivi» per i quali la verifica non era stata svolta dal committente Alfa), rinvia l'intera questione di nuovo alla Corte d'Appello, che dovrà riconsiderare se ci sia stata o meno un'accettazione tacita anche alla luce dei nuovi risultati. La lite, quindi, continua ancora, e l'esito finale resta aperto. (riproduzione riservata)
(*avvocato)