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Fisco & mattone

La Tari è dovuta anche nel caso in cui l'immobile sia sequestrato

Milano Finanza - Numero 035 pag. 86 del 18/02/2023

Un immobile sequestrato dall'autorità giudiziaria è soggetto al pagamento della Tari. Il provvedimento penale di sequestro preventivo, infatti, non rende il bene indisponibile e inutilizzabile. Dunque si presume la produzione di rifiuti dell'area occupata, a meno che il contribuente non provi la perdita della disponibilità dell'immobile. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 35412/2022. Per la Suprema Corte, il provvedimento di sequestro non è d'impedimento all'occupazione o alla detenzione dell'immobile, qualora l'interessato non dimostri la perdita di fatto della disponibilità del bene in conseguenza del provvedimento dell'autorità giudiziaria. In effetti, il presupposto della tassa è il possesso, l'occupazione o detenzione di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Quello che conta è la mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti, a prescindere dall'effettiva produzione degli stessi. L'oggettiva inutilizzabilità sussiste non quando i locali sono stati lasciati, per una qualsiasi ragione, inutilizzati, ma quando sono in una condizione che ne impedisca l'effettivo uso.

Questa regola, per gli ermellini, non subisce deroghe neppure per l'immobile sottoposto a sequestro, a meno che non venga documentato che oggettivamente non può essere usato. Tutti sono tenuti a pagare la tassa salvo casi eccezionali. Non sono previsti esoneri dal pagamento. Solo l'ente può deliberare le agevolazioni con regolamento. Fermo restando che le amministrazioni comunali sono tenute a concedere ai contribuenti le riduzioni se il servizio di raccolta non viene svolto o viene effettuato in modo irregolare. La facoltà di scegliere le agevolazioni e le esenzioni, che normalmente è riservata alle amministrazioni locali, non può essere esercitata quando i benefici sono collegati al non puntuale svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti in alcune zone del territorio o quando il servizio viene svolto in violazione delle prescrizioni contenute nel regolamento. In questi casi la legge impone il pagamento della tassa in misura ridotta, a prescindere delle disposizioni introdotte con il regolamento comunale. La riduzione tariffaria deve essere riconosciuta qualora il servizio di raccolta, debitamente istituito ed attivato, non venga poi concretamente svolto, o venga svolto in grave difformità rispetto alle modalità regolamentari, in modo tale da non rendere fruibile il servizio da parte dell'utente. Se il servizio di raccolta dei rifiuti viene svolto in modo inefficiente, i contribuenti hanno diritto al pagamento ridotto della tassa, che è dovuta in misura non superiore al 40%. Anche il mancato svolgimento del servizio di raccolta non comporta l'esenzione, ma il pagamento del tributo nella misura del 20%. La stessa riduzione spetta se il servizio viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni regolamentari. Naturalmente, incombe sull'interessato provare che un immobile non sia soggetto al pagamento della tassa rifiuti o che abbia diritto a un'esenzione o a un trattamento agevolato.

Anche il mancato utilizzo dell'immobile e la disdetta delle utenze non esonerano dal pagamento. La tassa non è dovuta solo a partire dal momento

in cui viene meno la detenzione e viene formalmente restituito l'immobile al proprietario. La Cassazione (ordinanza 2257/2022) ha chiarito in diverse circostanze che i contribuenti non sono soggetti al pagamento della tassa rifiuti solo in casi estremi. La tassa è dovuta anche se per un immobile è cessata la locazione e sono state disattivate le utenze, sia che venga adibito a utenza domestica o non domestica. Si presume sempre la produzione di rifiuti, eccetto i casi in cui il contribuente non fornisca un'idonea prova contraria. E' onere del contribuente dimostrare di non essere soggetto alla tassa. La presunzione di legge sulla produzione di rifiuti può essere superata solo qualora vengano documentati i fatti che rendono l'immobile insuscettibile di produrre rifiuti. Spetta all'interessato presentare una denuncia originaria o di variazione atte a dimostrare le obiettive condizioni che ne impediscono l'utilizzo.

Sono invece esonerate dal pagamento le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Non sono soggette le aree che possono essere considerate pertinenziali o accessorie a locali tassabili. Va qualificata area accessoria o pertinenziale quella che viene destinata in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che abbia con lo stesso un rapporto oggettivamente funzionale. Quello che conta è la mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti, a prescindere dall'effettiva produzione degli stessi. Rimangono soggette integralmente al pagamento tutte le aree scoperte utilizzate nell'ambito di attività economiche e produttive, che non abbiano natura pertinenziale. Per le aree scoperte cosiddette operative esiste una presunzione di produzione di rifiuti. (riproduzione riservata)

*avvocato



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