Occupanti e detentori degli immobili, soggetti al pagamento della tassa rifiuti, non possono opporre all'amministrazione comunale una sentenza definitiva favorevole su questioni che possono subire modifiche di anno in anno, come la produzione e lo smaltimento dei rifiuti speciali e il relativo diritto all'esenzione delle superfici occupate. La sentenza definitiva per una determinata annualità non può condizionare le valutazioni del giudice tributario sul diritto dell'occupante di un immobile a fruire dell'agevolazione Tari per gli anni successivi. Inoltre, i contribuenti per ottenere il beneficio fiscale sono sempre tenuti a provare e a delimitare le superfici produttive di rifiuti speciali e il loro smaltimento. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 21555/2022. Per la Suprema corte, è «del tutto evidente che l'accertamento relativo allo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali integra, così come del resto la stessa produzione di detti rifiuti, elemento di fattispecie che non ha connotazione di durevolezza in quanto suscettibile di modifiche, e variazioni, dall'uno all'altro periodo di imposta». E «il giudice del gravame ha correttamente distinto, in relazione all'eccepito giudicato, tra gli elementi di fattispecie tendenzialmente permanenti e quelli che, come nella fattispecie, risultano potenzialmente mutevoli».
Per i giudici di legittimità, poi, l'esenzione dal pagamento della tassa rifiuti può essere riconosciuta solo qualora nelle aree occupate si formino rifiuti speciali e allo smaltimento provveda il produttore a proprie spese. A condizione, però, che l'interessato fornisca la prova in ordine alla produzione di rifiuti speciali e delimiti le superfici.
Com'è noto, la sentenza passata in giudicato pronunciata tra le stesse parti e per lo stesso oggetto, per un dato anno d'imposta, fa stato anche per gli altri anni successivi e ne condiziona l'esito. Tuttavia, la pronuncia definitiva relativa a una singola annualità fa stato per gli anni successivi solo sulle decisioni che riguardano qualificazioni giuridiche o a altri eventuali elementi caratterizzati dalla loro eventuale durata nel tempo. In particolare la Cassazione, con la sentenza 4832/2015, ha precisato che l'effetto vincolante del giudicato esterno «è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti aventi, per legge, efficacia permanente o pluriennale». Sono escluse, invece, le situazioni che «possono variare di anno in anno e delle quali, quindi, per ciascun anno va accertata la persistenza». Il cosiddetto giudicato esterno, dunque, non può trovare applicazione per quanto concerne l'esclusione dalla tassazione delle superfici produttive di rifiuti speciali, atteso che possono variare le condizioni per averne diritto da un anno all'altro. Peraltro, spetta al contribuente l'onere della prova per dimostrare che le superfici occupate sono produttive di rifiuti speciali e non sono soggette al pagamento della Tari. Occorre fornire la prova che le superfici indicate nella dichiarazione producono in via prevalente rifiuti speciali, che vengono auto-smaltiti attraverso ditte specializzate, allegando i relativi contratti e le fatture pagate. E grava sull'interessato, inoltre, l'onere di delimitare le aree produttive di rifiuti speciali.
Per ottenere il trattamento agevolato è necessario delimitare le aree ove avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori. Anche dopo le modifiche normative, il contribuente è sempre tenuto a denunciare all'ente locale quali superfici sono destinate alla produzione di rifiuti speciali, nonché a fornire le prove documentali da cui si evince di aver incaricato una ditta specializzata per lo smaltimento. Gli ermellini, con la sentenza 10029/2022, hanno sostenuto che l'occupante dell'immobile è tenuto a fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti esclusivamente i rifiuti speciali, smaltiti direttamente, che non sono ex lege sottoposte al prelievo e non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile. L'impresa produttrice deve anche provare di aver provveduto allo smaltimento dei rifiuti mediante ditte specializzate, depositando copia dei contratti e delle fatture.
Le modifiche normative. Da qualche anno sono state apportate delle modifiche alla disciplina dei rifiuti speciali. Il decreto legislativo 116/2020, infatti, ha abolito il potere dei comuni di assimilare i rifiuti speciali agli urbani. È prevista una nuova classificazione dei rifiuti e sono state escluse dalla tassazione le superfici delle attività industriali, artigianali e agricole. I rifiuti sono classificati in urbani, speciali, pericolosi, non pericolosi. Non sono più contemplati i rifiuti assimilati agli urbani.
Va ricordato che l'articolo 1, comma 649, della legge 147/2013 dispone che nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali. Questa norma non si pone in contrasto con le nuove regole sulla disciplina dei rifiuti speciali e con il divieto d'assimilazione. (riproduzione riservata)
*avvocato