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La rettifica giudiziale della rendita catastale è retroattiva

Milano Finanza - Numero 084 pag. 62 del 29/04/2023

La sentenza con la quale il giudice tributario rettifica la rendita catastale ha efficacia retroattiva e il contribuente può pertanto richiedere il rimborso dell'imposta municipale pagata in misura superiore al dovuto durante lo svolgimento del processo. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l'ordinanza 8497/2023. Per la Suprema Corte infatti «la sentenza passata in giudicato che determina la misura della rendita catastale rappresenta l'unico dato da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della base imponibile», in quanto «gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda, con la conseguenza che per l'annualità in cui interviene il giudicato, ove si accerti che a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l'emanazione del provvedimento, la base imponibile è quella determinata con il provvedimento giudiziale». La rettifica della rendita effettuata con un provvedimento giudiziale ha effetto retroattivo e il contribuente ha diritto al rimborso dell'imposta pagata in misura superiore al dovuto durante il processo. La sentenza non può non avere efficacia anche per il passato e la rendita rettificata deve essere applicata anche per gli anni d'imposta pregressi.

Dunque le amministrazioni comunali devono restituire l'imposta a partire dal momento in cui l'interessato ha versato più del dovuto sulla base della vecchia rendita. Inoltre, sulle somme dovute devono essere calcolati gli interessi. Il contribuente gode di una tutela ampia quando, in sede giudiziale, chiede e ottiene la rettifica del provvedimento catastale. Oltre alla restituzione del tributo versato in eccedenza, è precluso all'ente di procedere all'accertamento di una maggiore imposta per gli anni d'imposta pregressi sulla base della vecchia rendita. Il rimborso, tra l'altro, non è limitato ai cinque anni precedenti, come avviene normalmente, ma si estende a tutte le annualità per le quali è maturato il relativo diritto. In queste situazioni non è opponibile il termine di decadenza quinquennale per la presentazione dell'istanza di restituzione.

Gli effetti, invece, sono differenti qualora le modifiche della rendita vengano disposte nella fase amministrativa. Al riguardo, la Corte di Cassazione (ordinanza 20463/2017) ha stabilito che i contribuenti non hanno diritto alla restituzione del tributo se hanno commesso errori nel calcolo della rendita. L'obbligo di rimborsare è imposto solo quando l'errore nella quantificazione viene commesso dall'Agenzia delle Entrate. Normalmente le modifiche della rendita hanno efficacia a partire dall'anno successivo alla data in cui sono annotate negli atti catastali. A meno che l'errore sia compiuto dall'ufficio. In passato l'Agenzia del Territorio, con la circolare 11/2005, ha precisato in quali casi la rettifica della rendita ha effetti retroattivi e può dar luogo al rimborso di quanto pagato in eccedenza a titolo di imposte locali de erariali. Non sempre è possibile adottare il provvedimento di autotutela e gli effetti della rettifica possono avere efficacia retroattiva.

L'attività di autotutela può essere esercitata dall'Agenzia delle Entrate sul provvedimento attributivo della rendita catastale nei seguenti casi: a) riesame d'ufficio o su segnalazione del contribuente, per eliminare gli errori di inserimento dati oppure che derivino da erronee applicazioni dei principi dell'estimo catastale; b) riesame, su istanza del contribuente, da cui emergono fatti, circostanze o elementi nuovi, che non potevano essere valutati nel momento in cui il provvedimento è stato emanato. Solo nel primo caso l'annullamento è retroattivo. In presenza di nuovi elementi riguardanti la partita catastale o il classamento dell'immobile, il provvedimento ha efficacia solo dal momento in cui viene adottato. Pertanto va esclusa l'autotutela quando vengono prodotti elementi diversi rispetto a quelli forniti in precedenza, che incidono sull'inquadramento catastale e sulla rendita attribuita all'immobile. Nelle suddette ipotesi l'atto modificativo opera ex nunc. In presenza di elementi sopravvenuti è più corretto parlare di nuovo classamento. (riproduzione riservata)

*avvocato



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