Il regolamento sulle entrate degli enti locali può prevedere non solo la revoca delle licenze per lo svolgimento delle attività produttive o commerciali, ma anche la loro sospensione, in caso di omesso pagamento dei tributi. È legittima, dunque, l'ordinanza emanata dal Comune che sospende l'attività artigianale svolta da una società per mancato pagamento della Tari. Non è richiesto che la violazione accertata dall'amministrazione comunale sia stata contestata con un atto divenuto definitivo. E' quanto ha affermato il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, terza sezione, con la sentenza 694 del 22 febbraio 2024. Per i giudici amministrativi, è legittima l'ordinanza di sospensione di un'attività commerciale o produttiva, giustificata dal mancato pagamento di tributi locali. Era stato, infatti, omesso il pagamento della Tari da parte della società ricorrente per importi non modesti. E' pacifico che il tributo sia dovuto per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani e, nel caso di specie, è stato individuato il soggetto passivo che aveva la disponibilità dei locali adibiti a opificio.
Con la pronuncia in esame il Tar Sicilia ha chiarito che non assume alcuna rilevanza ai fini di una diversa imputazione soggettiva del debito tributario il fatto che non fosse stato concluso il procedimento amministrativo per la cessione del ramo di azienda e la voltura del contratto di locazione. Si legge nella pronuncia che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la società è stata adeguatamente informata prima che venisse adottato il provvedimento di sospensione dell'attività, poiché «ha dimostrato di essere venuta comunque a conoscenza del debito tributario contestatole dal comune e della sua entità, al punto da proporre istanza di rateizzazione del debito, ancorché successivamente non onorata».
Il provvedimento adottato dal Comune trova il proprio fondamento giuridico nell'articolo 15 ter del decreto legge 34/2019 il quale, nell'ambito delle misure preventive finalizzate al contrasto dell'evasione dei tributi locali, prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali che hanno la competenza per rilasciare licenze, autorizzazioni, concessioni, e relativi rinnovi, nonché per la ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, possono disporre «con norma regolamentare» che il rilascio o il rinnovo, la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti interessati. Al riguardo, il giudice amministrativo smentisce categoricamente la tesi del ricorrente, secondo cui la suddetta norma di legge presuppone che vi sia stato un accertamento definitivo sulla violazione commessa.
Nella motivazione della sentenza viene precisato che «l'art. 15 ter cit. non richiede un accertamento definitivo del debito tributario». Inoltre, l'ordinanza di sospensione specifica la tipologia del tributo evaso (Tari), mentre non è imposta dalla norma l'indicazione dell'importo del debito nell'atto di sospensione, «a tal fine essendo sufficiente il rinvio alle verifiche precedentemente effettuate».
E' stata inoltre dichiarata infondata l'eccezione del debitore sul corretto esercizio del potere regolamentare, a giudizio del quale la norma primaria non consentirebbe all'ente impositore di prevedere la sospensione dell'attività produttiva come misura cautelare. Secondo il Tribunale amministrativo, invece, l'articolo 3 del regolamento comunale è del tutto in linea con la sopra citata disposizione, che attribuisce all'ente il potere di sospendere temporaneamente i provvedimenti autorizzatori nell'attesa dell'adozione del provvedimento definitivo di revoca. Ciò si evince dall'ampiezza della locuzione legislativa avuto riguardo alla espressa subordinazione della «permanenza in esercizio … alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti».
In effetti, dalla formulazione letterale dell'articolo 15 ter risulta evidente che è attribuita alle amministrazioni locali il potere sia di revocare le licenze sia di disporre la sospensione temporanea delle stesse, qualora i contribuenti non provvedano al pagamento di imposte e tasse locali. Si tratta di una delle misure che possono essere deliberate per contrastare l'evasione fiscale. (riproduzione riservata)
*Studio Legale Tributario