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Fisco & mattone

La crisi di liquidità non giustifica il mancato pagamento dell'Imu

Milano Finanza - Numero 249 pag. 100 del 17/12/2022

La crisi di liquidità e la carenza di somme disponibili non esonera dal pagamento delle sanzioni e degli interessi per omesso pagamento dell'imposta municipale. Il contribuente è tenuto a pagare imposte e tasse anche se ha problemi di liquidità. Non hanno alcuna rilevanza neppure le cause che hanno dato luogo alle difficoltà economiche. L'obbligo di pagamento, infatti, incombe sul contribuente anche nel caso che la crisi di liquidità derivi dal ritardato pagamento dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione. L'omesso pagamento non è giustificato, e non comporta l'annullamento delle sanzioni e degli interessi, in quanto non ricorre l'esimente della forza maggiore come causa di esclusione della responsabilità.

Lo ha chiarito la Corte di cassazione con l'ordinanza 30760/2022. Secondo la Suprema corte, «la situazione di carenza di liquidità derivante dai ritardi, anche notevoli, dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni non riesce ad assurgere alla nozione di forza maggiore». Per i giudici di legittimità, «la forza maggiore va intesa secondo la sua accezione penalistica, e va quindi riferita a un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, elidendo requisito della coscienza e volontarietà della condotta; con la conseguenza che la crisi di liquidità derivante dal reiterato, per quanto grave, inadempimento di pubbliche amministrazioni debitrici, per di più prevedibile, non risponde a tale nozione». Dunque, è legittimo l'avviso di irrogazione delle sanzioni per omesso pagamento del tributo comunale, oltre i relativi interessi.

In realtà, in passato sia i giudici di merito sia gli ermellini hanno ritenuto rilevante e opponibile agli enti impositori l'esimente della forza maggiore, in caso di crisi di liquidità temporanea dovuta a vari fattori, tale da comportare l'annullamento delle sanzioni fiscali. A maggior ragione, in presenza di crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione e non pagati.

Con l'ordinanza 15415/2021, la Cassazione ha sostenuto che le sanzioni tributarie possono essere annullate qualora il contribuente dimostri di non aver provveduto al pagamento di imposte e tasse per forza maggiore. Questa esimente può essere opposta al fisco nel caso l'interessato sia in grado di provare che non è riuscito a reperire le risorse economiche per adempiere agli obblighi tributari, nonostante abbia fatto il possibile per recuperare la necessaria liquidità. Quindi, è tenuto a documentare il mancato raggiungimento dell'obiettivo per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili. Non è stato escluso che in alcune circostanze il contribuente possa essere impossibilitato ad adempiere. Ma per richiedere l'applicazione dell'esimente della forza maggiore è tenuto a fornire la «prova che non gli sia stato altrimenti possibile reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie». Lo stato di forza maggiore, se comprovato, esclude l'irrogazione delle sanzioni in caso di mancato pagamento dei tributi alle scadenze fissate dalla legge.

Sicuramente ha determinato uno stato di forza maggiore anche la pandemia, che ha comportato la chiusura delle attività commerciali e industriali per un lungo periodo e una crisi economica. I contribuenti non dovrebbero essere assoggettati al pagamento delle sanzioni, qualora dimostrino che l'omesso versamento dell'imposta nei termini di legge sia dovuto alle difficoltà economiche provocate dall'emergenza sanitaria. Non dovrebbero essere mai sanzionati se si è in presenza di situazioni che ostacolano il corretto adempimento degli obblighi fiscali, per cause non imputabili ai soggetti interessati. Non a caso l'articolo 6 del decreto legislativo 472/1997, che disciplina le cause di non punibilità, esonera dal pagamento della sanzione se la violazione viene commessa per forza maggiore. La norma però non chiarisce quando ricorre questa circostanza.

In passato i giudici hanno sostenuto che costituiscono cause di esclusione delle sanzioni le difficoltà economiche momentanee, che possono dipendere da vari fattori: ritardi nei pagamenti dei crediti delle imprese da parte dell'amministrazione pubblica, mancanza momentanea di liquidità dovuta alla crisi economica, stato di malattia che impedisce il normale svolgimento dell'attività professionale o imprenditoriale. E' stata ammessa una difesa ad ampio raggio per i destinatari di accertamenti e cartelle di pagamento. La forza maggiore va vista come una causa esterna che obbliga il contribuente a comportarsi in modo difforme da quanto voluto e che lo costringe a commettere la violazione per un evento imprevisto, imprevedibile e irresistibile. Il giudice tributario ha il potere di dichiarare non applicabili le sanzioni, su istanza dell'interessato, qualora ne ricorrano i presupposti.

Alla luce dell'ultima pronuncia della Cassazione, va preso atto che l'orientamento giurisprudenziale è cambiato e che non rientra nel concetto di forza maggiore, che può giustificare l'omesso pagamento di imposte e tasse ed escludere la contestazione delle sanzioni, la difficoltà di far fronte al pagamento dei debiti fiscali per il mancato pagamento dei crediti del contribuente da parte dell'amministrazione pubblica. (riproduzione riservata)

*avvocato



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