La legge 17.1.2000 n. 7 ha liberalizzato la compravendita di oro da investimento, fino a quel momento monopolio dello Stato. Oggi si possono acquistare lingotti con una purezza superiore a 995 millesimi e monete d’oro con una purezza pari o superiore a 900 millesimi prodotte dopo il 1800 che hanno avuto corso legale nel Paese d’origine. Queste sono le caratteristiche che i prodotti devono avere per poter essere definiti oro da investimento. Con la norma del 2000 lo Stato ha introdotto disposizioni fiscali specifiche, equiparando l’investimento in oro alle altre forme di investimento finanziario.
È importante sapere che in fase di acquisto l’oro è esente da Iva. L’imposta del 26% (come per le azioni) va calcolata quando viene rivenduto, solo nel caso in cui sia maturata una plusvalenza. In questo senso è fondamentale tenere la fattura di acquisto oltre a quella di vendita per effettuare i calcoli sulle tasse da pagare.
Che cosa accade se non si possiede la fattura? Magari è un acquisto o un regalo molto datato nel tempo. La legge di bilancio 1 Gennaio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213 Rif. Articolo 92 a-c) stabilisce che l’imposta del 26% dovrà essere calcolata sull’intero importo ricavato dalla vendita.
Esistono altri documenti validi oltre la fattura? Sì, per esempio se le monete o i lingotti sono citati in un documento di successione, allora il valore dichiarato sarà il valore di partenza con cui si andrà a calcolare l’eventuale plusvalenza o minusvalenza. Se le monete o lingotti sono stati donati tramite atto ufficiale del notaio, anche in questo caso il valore dichiarato nella donazione potrà essere preso a riferimento (si assume infatti come costo quello del donante). Le plusvalenze vanno inserite poi nella sezione II del modello Redditi Persone fisiche. (riproduzione riservata)