Gli immobili occupati abusivamente non sono soggetti al pagamento dell'Imu, ma per avere diritto all'esenzione il titolare deve presentare una denuncia penale per violazione di domicilio o per occupazione di terreni e edifici. Serve dimostrare che è stata esperita un'azione penale per occupazione abusiva. Il possessore dell'immobile, inoltre, ha l'onere di comunicare al comune competente il possesso dei requisiti per fruire dell'esenzione. L'amministrazione comunale deve essere informata anche quando vengono meno i presupposti per avere diritto all'agevolazione. E' quanto prevede l'articolo 1, commi 81 e 82, della legge di bilancio 2023 (197/2022). In deroga alle norme di legge che individuano come soggetto passivo colui che ha il possesso di diritto del bene, e che risulti titolare presso la conservatoria dei registri immobiliari, viene concesso il beneficio dell'esclusione dal pagamento dell'imposta municipale per gli immobili che non sono nella sua disponibilità e che non può utilizzarli non per propria scelta, ma perché gli è stata sottratta la detenzione. Per godere dell'agevolazione, però, va presentata denuncia all'autorità giudiziaria per violazione di domicilio o per occupazione di terreni e edifici, reati previsti dagli articoli 614 e 633 del codice penale, o va intrapresa un'azione penale per occupazione abusiva. L'interessato deve anche comunicare al comune competente, secondo modalità telematiche da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. L'ente locale deve essere informato anche quando cessa il diritto al trattamento agevolato. Si tratta di un'eccezione alla regola generale, poiché ordinariamente non ha alcun rilievo il possesso di fatto dell'immobile da parte di un soggetto diverso dal proprietario. L'imposta è dovuta dal titolare o da chi vanti un diritto reale di godimento sull'immobile, a prescindere dalla disponibilità del bene.
Dunque, le disposizioni della legge di bilancio costituiscono una deroga al principio che l'Imu va pagata, per esempio, per gli immobili sottoposti a sequestro penale, civile, giudiziario o conservativo, poiché queste misure non comportano la perdita della titolarità del diritto. Il sequestro, al contrario della confisca, non comporta la perdita della titolarità dell'immobile ad esso sottoposto. Soggetto obbligato può essere solo il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile. La Cassazione, con l'ordinanza 8057/2021, ha chiarito che è del tutto irrilevante che gli immobili oggetto di imposta siano sottoposti a sequestro civile, giudiziario o conservativo, considerato che non comporta la perdita della titolarità del diritto. Anche in presenza di una procedura espropriativa il proprietario non è privato del possesso di diritto dell'immobile, in quanto il bene gli appartiene fino al momento in cui non viene emanato un decreto di esproprio. Sono soggettipassivi coloro che sono titolari di un diritto reale. Non è sufficiente essere titolari di un diritto personale di godimento o avere la mera disponibilità del bene. Il tributo è dovuto dai contribuenti per anni solari, in proporzione alla quota di possesso di diritto e non di fatto. Oltre al proprietario e all'usufruttuario, sono soggetti passivi anche il superficiario, l'enfiteuta, il locatario finanziario, i titolari dei diritti di uso e abitazione, nonché il concessionario di aree demaniali. Rientra tra i diritti reali, poi, il diritto di abitazione che spetta al coniuge superstite, in base all'articolo 540 del Codice civile. Non è soggetto al prelievo fiscale il nudo proprietario dell'immobile. Allo stesso modo, non sono obbligati al pagamento dell'imposta il locatario, l'affittuario e il comodatario, in quanto non sono titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile, ma lo utilizzano sulla base di uno specifico contratto.
Con quest'ultimo intervento normativo si tende a risolvere una questione dibattuta da tempo e sulla quale la giurisprudenza non ha sempre avuto un orientamento chiaro. Infatti, sono state emanate decisioni contrastanti sulla rilevanza giuridica del possesso di fatto. Per esempio la commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza 67/2022, ha stabilito che l'Imu non è dovuta in caso di occupazione abusiva dell'immobile. Il cittadino non può essere assoggettato al pagamento dell'imposta patrimoniale se le Forze di polizia non riescono a tutelare il suo diritto di proprietà, provvedendo a sgomberare l'immobile occupato senza titolo. Secondo i giudici d'appello, non possono non avere alcuna rilevanza giuridica le dichiarazioni degli organi di polizia che attestano l'impossibilità di sgomberare l'immobile e l'impedimento per il titolare di ottenere il possesso di fatto della sua proprietà. Sarebbe contrario ai principi costituzionali richiedere il pagamento del tributo, nonostante il proprietario dell'immobile non possa utilizzare l'immobile e non possa trarne i frutti, in caso di utilizzo da parte di terzi. Sulla rilevanza del possesso di fatto si è espressa anche la commissione tributaria regionale di Milano (sentenza 4133/2019), che ha escluso l'assoggettamento a imposizione in caso di occupazione abusiva, in quanto il titolare dell'immobile non può essere assoggettato al pagamento se non può disporne per cause estranee alla propria volontà. In senso contrario, invece, si sono pronunciati i giudici di legittimità con l'ordinanza 29868/2021. Per la Suprema corte, l'occupazione di un immobile da parte di terzi non esonera il proprietario dal pagamento. Il mancato possesso non incide sull'obbligo di corrispondere il tributo. (riproduzione riservata)
*avvocato