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Fisco & mattone

L'occupazione abusiva esonera dal pagamento dell'Imu

di Sergio Trovato
Milano Finanza - Numero 025 pag. 52 del 05/02/2022

L'Imu non è dovuta in caso di occupazione abusiva dell'immobile. Il cittadino non può essere assoggettato al pagamento dell'imposta patrimoniale se le forze di polizia non riescono a tutelare il suo diritto di proprietà, provvedendo a sgomberare l'immobile occupato senza titolo. Lo ha stabilito la commissione tributaria regionale della Toscana, prima sezione, con la sentenza 67 del 19 gennaio 2022. Secondo i giudici d'appello, non possono non avere alcuna rilevanza giuridica le dichiarazioni degli organi di polizia che attestano l'impossibilità di sgomberare l'immobile e, quindi, l'impossibilità del titolare «di entrare nel possesso della sua proprietà». Ne consegue che se «gli organi di polizia si astengono dal difendere il diritto di proprietà di colui cui il comune richiede il pagamento dell'Imu, questi è privo di tutela senza possesso poiché in mancanza di possibilità di attivare i diritti possessori il diritto di proprietà è svuotato proprio dello ius possidendi». Sarebbe contrario ai principi costituzionali richiedere il pagamento del tributo, nonostante il proprietario dell'immobile non sia «attualmente ed effettivamente titolare di alcun indice di capacità economica». In particolare, verrebbe violato l'articolo 53 della Costituzione. E' evidente che, rebus sic stantibus, non può utilizzare l'immobile e non può trarne i frutti, in caso di utilizzo da parte di terzi.

Si tratta di una pronuncia emanata secondo equità e non secundum legem. In realtà, paga il tributo comunale il soggetto che risulti titolare dell'immobile al catasto o alla conservatoria dei registri immobiliari, vale a dire il possessore di diritto, a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie). Il possessore di fatto, il detentore o l'occupante, anche abusivo, dell'immobile non sono contemplati come soggetti passivi.

Sono comprensibili le ragioni che hanno indotto il giudice a sostenere questa tesi, per ragioni di equità, ma la sentenza si pone in contrasto con quanto disposto dalla legge (dura lex, sed lex) e con il principio affermato dalla Cassazione, anche di recente. I giudici di legittimità, con l'ordinanza 29868 del 25 ottobre 2021, hanno deciso che l'occupazione abusiva di un immobile da parte di terzi non esonera il proprietario dal pagamento dell'imposta municipale. Il mancato possesso, di fatto, del bene non incide sull'obbligo di corrispondere il tributo. Per individuare il soggetto passivo conta la titolarità del diritto di proprietà ed è irrilevante un eventuale contenzioso che abbia a oggetto l'occupazione abusiva da parte di chi rivendica altre pretese. E' irrilevante anche la detenzione del bene da parte dell'utilizzatore che sia rimasto nel godimento del bene dopo la risoluzione del contratto. Non priva il proprietario del possesso del bene neppure la requisizione. Allo stesso modo, per la Suprema corte, l'occupazione temporanea d'urgenza di un terreno da parte dell'amministrazione pubblica non priva il proprietario del possesso del bene fino a quando non intervenga il decreto di esproprio. Sulla rilevanza del possesso di fatto c'è stata qualche voce isolata che ha escluso l'assoggettamento a imposizione in caso di occupazione abusiva. In questo senso si è espressa la prima sezione della commissione tributaria regionale di Milano, con la sentenza 4133/2019, che ha ritenuto non dovuta l'Imu se l'immobile è occupato abusivamente. Il titolare dell'immobile non può essere assoggettato al pagamento se non può disporne per cause estranee alla propria volontà. Per la Ctr della Lombardia, l'imposta ha quale presupposto il possesso degli immobili, che viene a mancare se il titolare ne è stato «spogliato con clandestinità», senza avere stipulato alcun contratto. Quest'ultima pronuncia, però, non è in linea con l'interpretazione della Cassazione, che non riconosce alcuna efficacia giuridica al possesso di fatto relativamente all'obbligo di pagamento dell'Imu. I giudici di legittimità, con la sentenza 25249/2019, anche per quanto concerne il contratto di leasing, affermano che il locatore è tenuto al pagamento anche se il locatario non riconsegna il bene. Il locatore è soggettivo passivo anche se il contratto viene risolto prima della scadenza naturale e il locatario non restituisce l'immobile. In questo caso ha ritenuto, giustamente, del tutto irrilevante la mancata riconsegna del bene e, quindi, il mancato possesso di fatto da parte del locatore, soggetto obbligato ex lege. Principio ribadito con l'ordinanza 29868/2021. In effetti, possono essere assoggettati al pagamento solo i titolari di un diritto reale, atteso che non è sufficiente avere la titolarità di un diritto personale di godimento o la mera disponibilità del bene per essere obbligati al pagamento di un'imposta patrimoniale. Che per il pagamento conti solo il possesso di diritto è stato sostenuto dalla Cassazione anche per quanto concerne le agevolazioni fiscali sui terreni e il riconoscimento dell'esenzione per gli enti non profit. Nello specifico, il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo fruiscono dei benefici fiscali solo nel caso in cui possiedano, di diritto, il terreno. Allo stesso modo si è espressa la Corte costituzionale (ordinanza 429/2006) relativamente all'esenzione per gli enti non commerciali. La Consulta ha chiarito che l'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 504/1992 non consente di attribuire il beneficio agli enti che utilizzano l'immobile, senza esserne proprietari, ancorché la norma non contempli il possesso. (riproduzione riservata)

*(avvocato)



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