L'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale per l'abitazione principale è limitata alla quota posseduta. Ai contitolari dell'immobile non spetta l'agevolazione. I comproprietari sono tenuti a pagare il tributo. Lo ha chiarito la Corte di cassazione con l'ordinanza 24462/2022. Per i giudici di legittimità, non può essere riconosciuta l'esenzione ai contitolari che non utilizzano l'immobile come prima casa. L'agevolazione compete «nei limiti della quota posseduta». L'ordinanza era riferita all'Ici, ma il principio che limita l'agevolazione alla quota di possesso vale anche per l'Imu. Anche se ci sono delle regole differenti per l'esenzione Ici e Imu. Infatti, mentre per l'Imu il contribuente è tenuto a dimostrare la coesistenza della residenza anagrafica e della dimora abituale nell'immobile utilizzato dal nucleo familiare, per l'Ici era possibile fruire del beneficio fiscale fornendo qualsiasi prova, in assenza della residenza anagrafica. Per la vecchia imposta municipale la residenza anagrafica nell'immobile adibito ad abitazione principale non era decisiva. E' quanto ha affermato la Corte di cassazione con l'ordinanza 20686/2021. Per gli ermellini, se il contribuente ha prodotto all'amministrazione comunale ricevute di pagamento, fatture relative alle utenze, dichiarazioni di terzi, nonché documentazione attestante la partecipazione alle assemblee condominiali, non può essere contestato il diritto all'esenzione o alla detrazione d'imposta. In base all'articolo 8 del decreto legislativo 504/1992, per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. La norma de qua, dunque, prescinde dal dato formale della residenza anagrafica e attribuisce rilevanza all'effettiva dimora del nucleo familiare. Il beneficio non può essere escluso dalla residenza anagrafica del contribuente in un comune diverso da quello in cui è ubicato l'immobile utilizzato come prima casa. In effetti, ex lege, non è prevista alcuna limitazione relativamente alle prove sull'utilizzo del bene, che non essendo tipizzate potevano essere fornite con qualsiasi mezzo.
Va ricordato, invece, che il trattamento agevolato non spetta per l'Imu se l'immobile non è destinato a residenza e dimora del nucleo familiare. Sono state introdotte delle modifiche alla disciplina della nuova imposta municipale. Se i coniugi fissano la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, l'esenzione Imu si applica a un solo immobile. La scelta dell'immobile sul quale è possibile fruire del beneficio è demandata ai coniugi. Lo ha stabilito l'articolo 5 decies del decreto legge Fisco-Lavoro (146/2021), in sede di conversione in legge (215/2021). La nuova disposizione, che ha modificato la previsione contenuta nell'articolo 1, comma 741, lettera b) della legge 160/2019, ha limitato l'esenzione a un solo immobile, a scelta dei coniugi, non separati né divorziati, qualora utilizzino immobili diversi. Non può più essere concessa una doppia esenzione, a prescindere dal fatto che gli immobili siano ubicati nello stesso comune o in comuni diversi. La ratio legis è quella di porre fine al notevole contenzioso cui ha dato luogo la vexata quaestio, incentivato dalle più disparate interpretazioni fornite dai giudici di merito, spesso non in linea con quanto affermato dalla Cassazione.
Per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono esenti gli immobili adibiti a prima casa, tranne quelli iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, vale a dire immobili di lusso, ville e castelli, per i quali il trattamento agevolato è limitato all'aliquota e alla detrazione. Il trattamento agevolato si estende anche alle pertinenze, che devono essere classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Sulla spettanza dell'agevolazione c'è stata una divergenza di opinioni non solo all'interno della giurisprudenza, ma anche tra questa e il Ministero dell'economia e delle finanze. Secondo il Ministero il trattamento agevolato doveva essere riconosciuto nel caso in cui gli immobili utilizzati dai coniugi fossero ubicati in comuni diversi. I giudici di legittimità, invece, hanno assunto una posizione piuttosto rigida, sostenendo che l'agevolazione non poteva essere affatto riconosciuta, neppure limitatamente a un solo immobile. Se i coniugi non sono separati o divorziati l'esenzione non spetta né se è ubicato nello stesso comune di residenza di uno dei coniugi né se si trova in un comune diverso. Residenza e dimora abituale dei coniugi devono coesistere. Solo la separazione legale o il divorzio consentono ai coniugi di avere diritto all'esenzione su due immobili utilizzati come abitazione principale. (riproduzione riservata)
*avvocato