Ciò aveva creato una strana situazione in cui, pur essendosi previsto quanto sopra ai fini dell'imposta di registro, restavano invece ferme le norme applicabili nel caso in cui la medesima agevolazione fosse stata richiesta ai fini Iva. Quindi comprando una prima casa per ottenere la stessa agevolazione, per tutto il 2014 rimanevano valide condizioni differenti (ai fini registro rilevava la classificazione catastale, mentre ai fini Iva valeva ancora il decreto del 1969).
Il decreto legislativo 175/2014 ha superato tale anomalia prevedendo che anche ai fini dell'Iva il concetto di prima casa sia collegato unicamente alla classificazione catastale, facendo venir meno quel doppio binario che aveva effettivamente poco senso.
Ma tale intervento, se aveva parificato la situazione ai fini del registro e dell'Iva, nell'ambito dell'agevolazione prima casa aveva aperto un'ulteriore divaricazione, questa volta unicamente in ambito Iva. Infatti, così disponendo, il legislatore aveva introdotto nel mondo dell'imposta sul valore aggiunto definizioni di immobili di lusso differenziate. Infatti per verificare tale caratteristica dell'immobile nel caso di prima casa occorreva rifarsi alla classificazione catastale, mentre in altre ipotesi (come quello per cui si prevede che fuori dall'agevolazione prima casa l'aliquota Iva applicabile agli acquisti di case è del 10% salvo che per quelle di lusso per le quali si applica il 22%) ci si doveva riferire alle «case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del ministro dei Lavori pubblici 2 agosto 1969».
Di certo tale situazione creava non poca confusione, che ora è stata appunto superata dall'intervento dell'Agenzia delle Entrate.
Infatti la circolare 31/E ha affermato che nonostante non siano mutate le indicazioni legislative, in tutti i casi in cui ai fini Iva ci si riferisce a un immobile di lusso, questo è sempre da identificare in base alla classificazione catastale. Quindi ormai è possibile sostenere che le uniche case di lusso esistenti nel modo Iva sono quelle accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, senza che abbia più rilevanza il dm del 2 agosto 1969. (riproduzione riservata)