Con la sentenza n. 3455 del 14 febbraio 2014 la suprema corte ha infatti stabilito che l'imprenditore agricolo ha titolo per detrarre l'imposta assolta per la costruzione o ristrutturazione degli immobili adibiti all'esercizio dell'attività di agriturismo, e questo anche se classificati catastalmente come immobili a destinazione abitativa.
In realtà già prima di questa sentenza la stessa amministrazione finanziaria aveva sostenuto tale tesi, ma il fatto che un litigio sul punto sia giunto fino in Cassazione sta a significare che non tutti gli uffici erano concordi su tale linea.
Il problema esaminato nasce dalla disposizione contenuta nel dpr 633/72 secondo cui l'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto o alla costruzione di immobili abitativi può essere detratta solo dagli imprenditori che hanno come oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. Nel settore agrituristico però l'applicazione letterale di questa norma comportava non pochi problemi.
L'attività di agriturismo è definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e la sua qualificazione è tale per cui ai fini fiscali la stessa è da intendere come una vera e propria attività economica. Ma l'imprenditore di questo settore non ha di certo come oggetto esclusivo quello della costruzione di immobili.
In forza di tutto questo (cioè seguendo letteralmente le norme) si giunge alle seguenti assurde conclusioni: l'imprenditore del settore dell'agriturismo che acquista o costruisce un immobile abitativo non può detrarre l'Iva anche se poi, al momento di riscuotere i corrispettivi per la concessione in godimento/utilizzo degli stessi, si trova a dover assolvere l'Iva sulle vendite, col risultato che la neutralità dell'imposta verrebbe automaticamente meno.
Proprio per questa ragione la Corte di Cassazione ha sconfessato la tesi appena enunciata. Secondo la stessa Corte l'indetraibilità dell'Iva deve avere come riferimento più che la mera classificazione catastale dell'immobile, la reale destinazione (finalità) dello stesso, delineando così due possibili situazioni ben distinte.
Il risultato è che, nel caso in cui l'immobile comporti un godimento diretto da parte del consumatore finale, l'indetraibilità è giustificata.
Quando però gli immobili vengono utilizzati per l'esercizio dell'impresa avente a oggetto l'attività agrituristica diventano invece strumentali allo svolgimento di un'attività economica assoggettata a Iva.
In questa seconda ipotesi non si può allora escludere l'applicazione della disciplina generale in materia di detrazione, per cui la Corte di Cassazione conclude la sua sentenza affermando che l'Iva assolta sulla costruzione e sulla ristrutturazione degli immobili utilizzati nell'ambito dell'attività agrituristica è detraibile e questo perché saranno poi assoggettati a Iva i corrispettivi incassati per la concessione in godimento degli stessi immobili. (riproduzione riservata)