Una riflessione alta evidenzia che gli algoritmi utilizzati dall’AI hanno un intrinseco potere di ordine, di ordinare le informazioni e di imparare da soli. L’AI tuttavia non è solo una innovazione che cambia il modo di gestire un processo, di realizzare un prodotto oppure di fare una cosa. L’AI cambia radicalmente il modo di fare tutte le cose. Ed è chiaro che avrà impatti anche nel mondo dei mercati finanziari, che hanno la alta funzione di incanalare il risparmio verso utili usi nella economia reale.
Si è quindi di fronte a una nuova rivoluzione, tuttavia, mentre nella rivoluzione industriale la macchina surrogava il duro lavoro umano, in quella attuale la trasformazione riguarda la mente, il pensiero, la sfera più alta dell’essere umano. Massima è quindi l’attenzione al tema dal punto di vista normativo, sia a livello europeo che a livello nazionale. A tal fine è utile e necessario, a parere di chi scrive, un allineamento fra norme europee e nazionali, anche per tener conto della necessità di difendere il bene comune rappresentato dal corretto funzionamento dei mercati finanziari. È recentissima (il 12 luglio scorso) la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’AI Act. È ugualmente recente (il 20 maggio scorso) un disegno di legge in materia di intelligenza artificiale (ddl) presentato al Senato, che stabilisce principi e disposizioni per promuovere l’utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale e al contempo gestirne i rischi secondo una visione antropocentrica.
In breve, la disciplina europea presenta una architettura basata sui rischi dell’intelligenza artificiale (inaccettabili, alti, limitati e minimi), per cui maggiore è il rischio, più stringenti sono le responsabilità e gli obblighi per chi sviluppa, immette sul mercato o utilizza l’intelligenza artificiale. Il ddl prevede invece una normativa di principio applicabile allo sviluppo e all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, a prescindere dal grado di rischio. A fronte di questo quadro in formazione, va ricordato che i mercati finanziari sono esposti al rischio che la AI possa essere usata per scopi non positivi, innescando situazioni potenzialmente patologiche. Si pensi al rischio di utilizzo di sistemi di AI a scopo di manipolazione di mercato e quindi di non corretta formazione dei prezzi, rischio particolarmente elevato in caso di utilizzo congiunto di più sistemi di AI. Alcuni rilevanti esempi sono riportati nel quaderno giuridico della Consob AI e abusi di mercato: le leggi della robotica si applicano alle operazioni finanziarie? (maggio 2023).
Ne consegue che nel ddl va considerato centrale il ruolo e l’esperienza della autorità di vigilanza sui mercati, come peraltro previsto dall’AI Act europeo, onde consentire che l’esperienza nella difesa della integrità del mercato finanziario quale bene comune, sia messa a disposizione senza indugio nel nuovo e difficile processo di tutela del risparmio. È dunque auspicabile che il ddl possa prevedere una architettura istituzionale in linea con l’AI Act, il che risponderebbe a ragioni di sistema, di semplificazione e di cautela, considerata anche la velocità con cui evolvono tanto la tecnologia legata all’intelligenza artificiale quanto l’impiego della stessa nel settore finanziario. (riproduzione riservata)
*commissario Consob