Lo stato di crisi di un'impresa non costituisce causa di forza maggiore e non esclude l'applicazione delle sanzioni e il pagamento degli interessi in caso di omesso versamento del tributo. La crisi di liquidità di un'azienda, dunque, non esonera dal pagamento dell'Imu. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l'ordinanza 7707/2024. Per la Suprema corte, il dissesto finanziario di un contribuente dovuto alle gravi inadempienze della pubblica amministrazione non può essere ricondotto alla situazione di "forza maggiore", tale da giustificare il mancato pagamento dell'imposta municipale e di disapplicare le sanzioni tributarie e gli interessi. Nella motivazione della pronuncia viene precisato che «la sussistenza di una situazione di illiquidità o di crisi aziendale non costituisce, di per sé, forza maggiore, ai fini dell'operatività della causa di non punibilità». E' necessaria la sussistenza di un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali ed estranee all'operatore e di un elemento soggettivo, correlato al dovere del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale». I giudici di legittimità hanno assunto delle posizioni non sempre univoche sulla giustificabilità degli omessi pagamenti. Con l'ordinanza 15415/2021 hanno affermato che le sanzioni tributarie possono essere annullate se il contribuente dimostra di non aver provveduto al pagamento di imposte e tasse per forza maggiore. Questa esimente poteva essere opposta al fisco qualora l'interessato fosse stato in grado di provare di non essere riuscito a reperire le risorse economiche per adempiere agli obblighi tributari, nonostante avesse fatto il possibile per recuperare la necessaria liquidità. Dunque, era tenuto a documentare il mancato raggiungimento dell'obiettivo per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili, in quanto la violazione tributaria scaturisce dalla consapevole scelta di non versare il quantum dovuto a titolo di imposte e tasse, non rilevando che l'impresa attraversi una fase di criticità.
Non è escluso, però, che in alcune circostanze il contribuente possa essere impossibilitato ad adempiere. Per richiedere l'applicazione dell'esimente era richiesto che l'interessato fornisse la prova di essere stato impossibilitato a reperire le risorse. Sempre la Cassazione, con l'ordinanza 30760/2022, ha ritenuto che l'obbligo sussiste nonostante la crisi di liquidità derivi dal ritardato pagamento dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni per le prestazioni eseguite. Lo stato di forza maggiore, se comprovato, esclude l'irrogazione delle sanzioni in caso di mancato pagamento dei tributi alle scadenze fissate dalla legge. L'articolo 6 del decreto legislativo 472/1997, che disciplina le cause di non punibilità, esonera dal pagamento della sanzione se la violazione viene commessa per forza maggiore. La norma però non chiarisce quando ricorre questa circostanza. In passato, i giudici di merito hanno assunto una posizione diversa, ritenendo che costituissero causedi esclusione delle sanzioni, per forza maggiore, le difficoltà economiche momentanee, che possono dipendere da vari fattori: ritardi nei pagamenti dei crediti delle imprese da parte dell'amministrazione pubblica, mancanza momentanea di liquidità dovuta alla crisi economica, stato di malattia che impedisce il normale svolgimento dell'attività professionale o imprenditoriale. In questi casi è stata ammessa una difesa ad ampio raggio per i contribuenti destinatari di accertamenti o cartelle di pagamento con cui l'amministrazione finanziaria ha richiesto le sanzioni per il ritardato versamento di imposte e tasse.
L'esclusione della responsabilità per le violazioni riguardanti gli omessi pagamenti delle imposte scaturiscono dalla particolarità dell'evento, che può dar luogo alla causa di forza maggiore. Per gli ermellini (ordinanza 3049/2018) la forza maggiore va vista come una causa esterna che obbliga il contribuente a comportarsi in modo difforme da quanto voluto e che lo costringe a commettere la violazione. Occorre che il soggetto interessato sia costretto a commettere la violazione a causa di un fatto imprevisto, allo stesso non imputabile. Del resto, per essere assoggettati al pagamento delle sanzioni è necessario che sussista un requisito minimo, vale a dire la colpa. E' compito del giudice, poi, valutare di volta in volta se ricorrono le condizioni per l'esonero dal pagamento delle penalità previste dalla legge. (riproduzione riservata)
*Studio Legale Tributario