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Fisco & mattone

Imu non dovuta per il possesso di fatto di beni demaniali

di Sergio Trovato
Milano Finanza - Numero 094 pag. 60 del 14/05/2022

La mancata consegna di un bene immobile può dar luogo a un'azione legale da parte del legittimo proprietario per ottenere la restituzione e il risarcimento dei danni, ma non può essere imposto il pagamento dell'Imu a chi ne ha il possesso di fatto. L'imposta municipale non è dovuta per il possesso di fatto di un bene demaniale. L'amministrazione comunale, dunque, non può pretendere il pagamento dell'imposta su un immobile demaniale di cui è titolare se la concessione è stata revocata, nonostante il concessionario continui a utilizzare l'immobile e lo detenga abusivamente. E' quanto ha affermato la commissione tributaria regionale di Roma, seconda sezione, con la sentenza 1122/2022. Per i giudici d'appello, «il titolo che attribuisce al concessionario la qualifica di possessore qualificato è l'atto di concessione. Ne consegue che la revoca della concessione fa venir meno tale titolo». La revoca della concessione, per mancato pagamento del canone, porta a escludere l'assoggettamento all'imposizione, anche in presenza del possesso di fatto dell'immobile. Secondo la commissione regionale, la «circostanza rappresentata dal comune della perdurante e abusiva detenzione del bene da parte dell'ex concessionario non può assumere rilievo ai fini tributari, sebbene resti rilevante per ogni conseguente azione restitutoria e risarcitoria». Normalmente, chi utilizza un immobile comunale di natura demaniale in base a un atto di concessione, è tenuto a pagare l'Imu. Per gli immobili di proprietà comunale appartenenti al demanio pubblico, infatti, chi li utilizza assume la veste di concessionario e non di locatario ed è soggetto al pagamento del tributo. Tuttavia, nel caso esaminato dal giudice d'appello la concessione del bene demaniale era stata revocata ed era venuta a mancare la soggettività passiva d'imposta in capo al concessionario, nonostante il possesso di fatto per mancata restituzione del bene immobile. Com'è noto, il possesso di fatto non comporta l'osservanza degli obblighi tributari perché manca un titolo giuridico idoneo per assoggettare il detentore del bene a imposizione.

Ex lege, sono soggetti al pagamento dell'Imu il proprietario, l'usufruttuario, il superficiario, l'enfiteuta, il locatario finanziario, i titolari dei diritti di uso e abitazione. Dal 2001 anche il concessionario di beni demaniali è obbligato a dichiarare e versare il tributo. Rientra tra i diritti reali poi il diritto di abitazione che spetta al coniuge superstite, in base all'articolo 540 del codice civile. I diritti sopra citati comportano l'assoggettamento a imposizione. Non è soggetto al prelievo fiscale il nudo proprietario dell'immobile. Sono esonerati il locatario, l'affittuario e il comodatario, in quanto non sono titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile, ma lo utilizzano sulla base di uno specifico contratto. Il tributo comunale è a carico di chi risulta possessore di diritto, a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento. Il possessore di fatto, il detentore o l'occupante, anche abusivo, dell'immobile non sono indicati come soggetti passivi. Ne consegue che, se l'immobile viene occupato abusivamente da terzi, il titolare è comunque tenuto al pagamento dell'imposta. La mancata disponibilità del bene non assume alcuna rilevanza per esonerare il titolare del bene dall'obbligo di corrispondere il quantum dovuto. La soggettività passiva rimane sempre in capo al titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale ed è irrilevante un eventuale contenzioso che abbia a oggetto l'occupazione abusiva da parte di chi rivendichi altre pretese. Non conta neppure la detenzione del bene da parte dell'utilizzatore che sia rimasto nel godimento del bene dopo la risoluzione del contratto di leasing. Non priva il proprietario del possesso, di diritto, del bene neppure la requisizione o l'occupazione temporanea d'urgenza da parte dell'amministrazione pubblica.

Va posto in evidenza, infine, che l'utilizzo di un immobile o il possesso di fatto non possono essere inquadrati giuridicamente neppure come diritto d'uso. Chi è titolare del diritto d'uso può servirsi della cosa che ne forma oggetto e, se è fruttifera, può raccoglierne i frutti. L'usuario può usare e godere della cosa ed è, a tutti gli effetti, titolare di un diritto reale di godimento, che gli consente di poter rivendicare il possesso del bene eventualmente detenuto da terzi. (riproduzione riservata)

*(avvocato)



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