Il punto di partenza di tale presa di posizione è il contenuto del decreto del 26 giugno 2014 del ministero dell'Economia e delle Finanze che ha approvato il modello di dichiarazione Imu e Tasi per gli enti non commerciali (e le istruzioni per la compilazione).
In deroga alle regole ordinarie la data fissata per la dichiarazione è il prossimo 30 settembre con riguardo ai periodi d'imposta 2012 e 2013. Dalle istruzioni al modello è confermato che anche ai fini dell'Imposta municipale unica si applica l'esenzione per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive (e anche per le attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222).
Tale affermazione aveva sollevato qualche dubbio, tra cui quello di come riferire tale esenzione nel caso di immobile detenuto da ente non commerciale, ma destinato sia a una delle attività sopra richiamate che ad altre. In sostanza il caso è quello degli immobili a destinazione mista dove almeno per una porzione degli stessi non pareva esistere il requisito oggettivo richiesto per concedere di non pagare i tributi. Le affermazioni contenute nel decreto del 26 giugno parevano riconoscere una esenzione dall'Imu degli immobili relativi alle attività educative e sociosanitarie degli enti non commerciali senza che si ponesse alcun limite nel caso di destinazione mista degli stessi. Per tale motivo ci si chiedeva se invece non fosse più coerente con lo spirito della norma prevedere che nel caso di utilizzo misto dell'immobile l'ambito di applicazione dell'esenzione fosse da riferire unicamente alle porzioni degli immobili destinati effettivamente alle attività agevolate.
La risposta del Governo ha confermato la correttezza della soluzione così ipotizzata.
Il Governo ha anzi ritenuto che la suddivisione proporzionale dell'immobile al fine di conteggiare il quantum dell'esenzione non sia mai stata messa in dubbio: la limitazione dell'ambito di applicazione dell'esenzione si riferisce all'utilizzo dell'immobile con riguardo alla sola frazione immobiliare nella quale viene svolta l'attività agevolata da individuare tramite un criterio proporzionale.
Quindi l'ente non commerciale deve prima verificare qual è la quota di immobile destinata all'attività agevolata e poi calcolare l'importo dell'esenzione che è riferito unicamente a tale porzione immobiliare. (riproduzione riservata)