Non ha alcuna valenza la prova che il contribuente fornisce sulla destinazione degli immobili all'esercizio dell'attività agricola. Per ottenere l'agevolazione Imu sui fabbricati rurali conta solo la categoria catastale o l'annotazione di ruralità. Il potere di controllo, a campione, delle autocertificazioni allegate alle domande per il riconoscimento della ruralità spetta all'Agenzia delle entrate.
Si è così espressa la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, quinta sezione, con la sentenza 1079/2022. Secondo i giudici d'appello è decisiva la classificazione catastale per attribuire a un immobile la sua natura rurale oppure occorre provare «l'inderogabile annotazione di ruralità nei registri catastali». Per poter beneficiare dell'agevolazione, al di là che si tratti dell'esenzione o dell'aliquota agevolata, è stata introdotta «una procedura ad hoc che non avrebbe avuto ragion d'essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all'attività agricola, a prescindere dal loro inquadramento catastale conforme». L'Agenzia delle entrate «provvede, anche a campione, alla verifica delle autocertificazioni allegate alle domande». E' del tutto evidente, quindi, che non si può fruire del beneficio fiscale fornendo solo la prova che l'immobile è strumentale all'attività agricola.
Anche con questa pronuncia viene confermata la tesi che la ruralità dei fabbricati, esclusi dall'imposizione, è collegata al dato oggettivo della classificazione catastale. Per l'agevolazione Imu dei fabbricati rurali strumentali, dunque, contano solo le risultanze catastali. Non rileva la sola presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla norma di legge, che pure sono fondamentali per ottenere l'annotazione o la classificazione catastale.
L'amministrazione comunale è tenuta a contestare il classamento, se intende disconoscere il trattamento agevolato. E' stata fissata la regola che, qualora l'immobile risulti iscritto in una diversa categoria catastale, spetta al contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento. Così come è onere dell'amministrazione comunale contestare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale, per poter pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta municipale.
La Corte di Cassazione ha ormai messo ordine al suo interno, smentendo espressamente alcune pronunce emanate in passato sui fabbricati rurali strumentali, che costituiscono un orientamento minoritario, e ha chiarito che è decisiva per l'esenzione dalle imposte locali solo la loro classificazione catastale nella categoria D/10 o l'annotazione di ruralità. Ha escluso che per avere diritto all'esenzione sia sufficiente per questi immobili la loro destinazione all'esercizio dell'attività agricola. Viene confermato il principio contenuto nella sentenza a sezioni unite 18565/2009, secondo cui l'agevolazione spetta per i fabbricati strumentali all'attività agricola solo se sono inquadrati catastalmente nella categoria D/10. Per questi immobili è stata successivamente prevista l'annotazione di ruralità. Non è sufficiente che il contribuente utilizzi, di fatto, il fabbricato per lo svolgimento dell'attività agricola, a prescindere dall'inquadramento catastale.
La questione è stata molto dibattuta all'interno della giurisprudenza di merito, spesso non in linea con le pronunce di legittimità e il principio affermato ripetutamente dalla Suprema Corte. In questo filone, per esempio, si inserisce la pronuncia della commissione tributaria regionale di Cagliari (sentenza 29/2016), la quale ha ritenuto che per il riconoscimento dell'esenzione non conta la categoria catastale. L'immobile che ha una destinazione strumentale, per il giudice sardo, va considerato rurale per il semplice fatto che venga utilizzato per la manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli dei soci.
Bisogna ricordare che l'Agenzia del Territorio, con la circolare 2/2012, ha chiarito che i fabbricati rurali possono mantenere le loro categorie originarie. È sufficiente l'annotazione catastale, con l'unica eccezione rappresentata dai fabbricati strumentali che siano per loro natura censibili nella categoria D/10. Per i fabbricati diversi da quelli censibili nella categoria D/10 va apposta una specifica annotazione. Questa presa di posizione dell'Agenzia del Territorio non si discosta dalle disposizioni emanate con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 luglio 2012. L'articolo 1 del suddetto decreto stabilisce che ai fabbricati strumentali è attribuito il classamento in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione tranne, come già evidenziato, per quelli che lo sono per loro natura. (riproduzione riservata)
*avvocato