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FISCO & MATTONE

Imu aree edificabili, sanzioni escluse se la delibera è retroattiva

Milano Finanza - Numero 123 pag. 94 del 24/06/2023

Ai contribuenti non possono essere irrogate sanzioni se, per calcolare l'imposta municipale dovuta, i valori delle aree edificabili sono stati approvati dall'amministrazione comunale dopo che hanno commesso le violazioni. I valori delle aree edificabili, infatti, possono essere deliberati con effetto retroattivo, ma è esclusa l'applicazione delle penalità. Lo ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo, seconda sezione, con la sentenza 189/2023. La Corte ha sostenuto che l'aggiornamento periodico dei valori venali delle aree fabbricabili con effetti retroattivi, «non può costituire il presupposto per l'applicazione di una sanzione a carico dei soggetti che, al momento della condotta, non erano in grado di conoscere, in tutte le sue dimensioni tipizzate, la illiceità della condotta omissiva o commissiva concretamente realizzata». I valori sono stati approvati con una delibera del consiglio comunale, la cui efficacia è stata fatta retroagire alle annualità pregresse. Quindi, «ne deriva l'illegittimità delle sanzioni irrogate dal comune - parametrate a valori ancora inesistenti al momento della condotta posta in essere dalla società». E per questo motivo «contrarie ai principi di legalità e prevedibilità delle sanzioni amministrative». I giudici di primo grado, pur ritenendo legittima la delibera che ha fissato, con efficacia retroattiva, i valori delle aree, ha annullato la sanzione poiché non è configurabile alcuna violazione.

Com'è noto, il comune ha il potere di indicare i valori delle aree edificabili per il pagamento dell'Imposta municipale sugli immobili, anche per gli anni d'imposta precedenti, ma la deliberazione è una mera scelta dell'ente e non un obbligo posto a suo carico. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 21497/2021, ha chiarito che per l'ente impositore «non si tratta di un obbligo ma di una facoltà e non è prevista una determinazione annuale ma una regolamentazione periodica, suscettibile di adeguamento nel tempo». Al riguardo sempre la Cassazione, con l'ordinanza 754/2021, richiamata nella sentenza di primo grado, ha precisato che la giunta comunale ha il potere di fissare i valori medi delle aree edificabili, per determinare il quantum dovuto dal contribuente, e che i valori dei terreni edificabili, fondati su presunzioni, sono equiparabili al redditometro e possono essere deliberati dalla giunta anche con effetto retroattivo, per gli anni d'imposta pregressi. Per la Suprema corte, le delibere che determinano i valori delle aree fabbricabili «pur non avendo natura imperativa, sono assimilabili agli studi di settore, nel senso che si tratta di fonti di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza idonei a costituire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, ed utilizzabili, quali indici di valutazione, anche retroattivamente, analogamente al cosiddetto redditometro. Di tale potere può fare uso la giunta comunale». Dunque, può stabilire «i valori medi di mercato riferiti al territorio comunale».

Al riguardo, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, prima sezione, con la sentenza 4961/2021, ha dichiarato inammissibile, per difetto d'interesse, il ricorso innanzi al giudice amministrativo contro la delibera Imu con la quale l'amministrazione comunale determina i valori delle aree edificabili, per consentite ai contribuenti di quantificare e pagare l'imposta municipale. Le delibere comunali che fissano i valori delle aree edificabili non ledono i diritti dei contribuenti e non sono impugnabili innanzi al Tar. La delibera, in effetti, non arreca danni e non produce alcun effetto negativo nella sfera giuridica dei contribuenti. La quantificazione dei valori delle aree è una semplice presunzione. L'amministrazione effettua una mera stima, che è impugnabile dal contribuente solo nel momento in cui viene emanato l'atto applicativo della delibera, vale a dire l'avviso di accertamento Imu. Le stime elaborate dall'ente impositore non hanno natura imperativa, non sono né tassative né inderogabili, ma semplici presunzioni dedotte da dati di comune esperienza idonei a costituire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, e utilizzabili, quali indici di valutazione. Pertanto, la delibera non produce alcun danno all'interessato, almeno fino a quando allo stesso non venga notificato un atto impositivo che determini il quantum dovuto, se superiore a quanto versato. Del resto, il contribuente è tenuto a dichiarare il valore di mercato, a prescindere dalla delibera dell'ente, e commette una violazione nel momento in cui versa l'imposta in misura inferiore a quanto dovuto.

Va ricordato, infine, che con la nuova Imu il valore di un'area deve essere calcolato con riferimento al 1° gennaio dell'anno d'imposizione. La decorrenza dal 1° gennaio, però, vale solo nei casi in cui non siano state apportate delle variazioni agli strumenti urbanistici. In caso di modifiche urbanistiche occorre calcolare il tributo sul valore delle aree a partire dalla data della loro approvazione, anche durante l'anno. Ciò comporta che i valori venali in comune commercio si applicano anche in corso d'anno. (riproduzione riservata)



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