L'esenzione dal pagamento dell'Imu per gli immobili occupati abusivamente è concessa solo per il futuro. Infatti, non sono soggetti al pagamento dell'imposta municipale solo dall'anno in corso. La nuova disposizione contenuta nella Legge di bilancio 2023, che li esonera dal pagamento del tributo, non ha natura interpretativa né efficacia retroattiva. Lo ha chiarito la Corte di cassazione con l'ordinanza 9957/2023. Tuttavia la Suprema corte ha rimesso la questione alla Corte costituzionale per il dubbio sulla legittimità della vecchia norma laddove non prevede l'esclusione dal pagamento del tributo per gli immobili che non possono essere liberati in presenza di una denuncia agli organi preposti. Per i giudici di legittimità la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 81, della legge di bilancio 2023 (197/2022), che prevede l'esenzione dal pagamento del tributo per gli immobili occupati abusivamente, “non può considerarsi retroattiva, ai sensi dell'art. 11 preleggi, in mancanza di indicazioni espresse in tal senso, né può qualificarsi come interpretativa, perché il contenuto precettivo di essa non si ricollega ad altra norma preesistente da chiarire o da precisare”. La nuova norma “ha previsto, ma solo per il futuro, l'esonero dal pagamento dell'Imu con riguardo agli immobili occupati abusivamente, qualora sia stata presentata denuncia o iniziata azione in sede giurisdizionale penale”. Ma non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23/2011 che, nel testo applicabile ratione temporis, prima delle modifiche normative, non prevedeva l'esenzione. Quindi, con la pronuncia in esame gli ermellini oltre a chiarire che la norma della legge di bilancio non ha efficacia retroattiva, ha trasmesso gli atti alla Corte costituzionale e ha posto la questione di legittimità della vecchia norma che fino al 2022 non riconosceva l'esenzione, poiché è irragionevole che al proprietario di un immobile inagibile o inabitabile sia riconosciuta una riduzione della base imponibile, mentre al proprietario di un immobile occupato per causa non dipendente dalla sua volontà sia imposto il pagamento integrale del tributo.
In effetti, solo dal 2023 non sono soggetti al pagamento dell'imposta municipale gli immobili occupati abusivamente se i proprietari non li possono utilizzare perché non ne hanno la disponibilità. Per avere diritto all'esonero dal pagamento il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento è tenuto a presentare una denuncia penale. Il titolare dell'immobile, inoltre, è onerato di comunicare al comune competente il possesso dei requisiti per fruire dell'esenzione. L'amministrazione comunale deve essere informata anche quando vengono meno i presupposti per avere diritto all'agevolazione. Pertanto, la norma in deroga alle disposizioni di legge che individuano come soggetto passivo colui che ha il possesso di diritto del bene, e che risulti titolare presso la conservatoria dei registri immobiliari, concede il beneficio dell'esclusione dal pagamento dell'imposta per gli immobili che non sono nella disponibilità del titolare e che non può utilizzarli non per propria scelta, ma perché gli è stata sottratta la detenzione. Il contribuente, però, è tenuto a presentare denuncia all'autorità giudiziaria per violazione di domicilio o per occupazione di terreni e edifici, reati previsti dagli articoli 614 e 633 del codice penale.
Normalmente, soggetto passivo del tributo è solo il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile. Non ha alcuna rilevanza il possesso di fatto dell'immobile da parte di un soggetto diverso dal proprietario. Il tributo è dovuto dal titolare o da chi vanti un diritto reale di godimento sull'immobile, a prescindere dalla disponibilità del bene. E' evidente che la norma della legge di bilancio rappresenti una deroga espressa a questa regola. Del resto, ancora oggi gli immobili sottoposti a sequestro penale, civile, giudiziario o conservativo sono assoggettati a imposizione, in quanto queste misure non comportano la perdita della titolarità. La confisca, invece, comporta la perdita del possesso di diritto. Con questo recente intervento normativo il legislatore ha inteso risolvere una questione dibattuta da tempo e sulla quale la giurisprudenza non ha sempre avuto un orientamento chiaro. Sono state emanate decisioni contrastanti sulla rilevanza giuridica del possesso di fatto. Per esempio la commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza 67/2022, ha stabilito che l'Imu non è dovuta in caso di occupazione abusiva dell'immobile. Il cittadino non può essere assoggettato al pagamento dell'imposta patrimoniale se le Forze di polizia non riescono a tutelare il suo diritto di proprietà, provvedendo a sgomberare l'immobile occupato senza titolo. Secondo i giudici d'appello, non possono non avere alcuna rilevanza giuridica le dichiarazioni degli organi di polizia che attestano l'impossibilità di sgomberare l'immobile e l'impedimento per il titolare di ottenere il possesso di fatto della sua proprietà. Sarebbe contrario ai principi costituzionali richiedere il pagamento del tributo, nonostante il proprietario dell'immobile non possa utilizzare l'immobile e non possa trarne i frutti, in caso di utilizzo da parte di terzi. Sulla materia de qua si è espressa anche la commissione tributaria regionale di Milano (sentenza 4133/2019), che ha escluso l'assoggettamento a imposizione in caso di occupazione abusiva, poiché il possessore non può disporre del bene per cause estranee alla propria volontà. (riproduzione riservata)
*avvocato