Gli immobili delle amministrazioni statali, delle regioni, delle province e dei comuni sono esenti dall'imposta municipale solo se utilizzati direttamente dall'ente proprietario per compiti istituzionali. Gli immobili del Ministero della difesa, dunque, sono soggetti al pagamento dell'Imu se non vengono utilizzati per fini istituzionali. L'agevolazione non spetta se gli immobili vengono adibiti ad attività ricettiva in favore dei dipendenti del Ministero o dei loro familiari, ancorché abbiano la funzione di consentire al personale in servizio di trascorrere periodi di riposo o di recupero psico-fisico. Le attività ministeriali sono rivolte alla difesa e alla sicurezza militare dello stato, attraverso missioni di pace o altre azioni di intervento a livello internazionale.
Si è così espressa la Corte di Cassazione con l'ordinanza 27035/2023. Per gli ermellini, l'esenzione Ici e Imu deve essere riconosciuta solo se l'immobile è destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente pubblico e non quando »il bene sia utilizzato per attività di carattere privato, poste in essere da soggetti estranei all'ente». Nel caso di specie, infatti, gli immobili oggetto di concessione da parte del Ministero della difesa sono stati utilizzati per attività ricettiva in favore dei dipendenti, per consentire «al personale in servizio presso enti o reparti di maggiore impegno operativo, di trascorrere periodi di riposo e di recupero psico-fisico in località aventi peculiari caratteristiche climatiche ed ambientali». In realtà, le attività ministeriali «sono preposte alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, amministrando la politica militare italiana» e disponendo «la partecipazione a missioni di pace, ad azioni di intervento con organismi internazionali del settore» e via dicendo. La presa di posizione dei giudici di legittimità non può non essere condivisa. L'esenzione Ici, ma lo stesso vale per l'Imu, è prevista per gli immobili posseduti, oltre che dallo stato, da regioni, province, comuni ed è condizionata dalla destinazione effettiva che a questi viene data.
L'elencazione è tassativa, in quanto tutte le norme che prevedono agevolazioni sono di stretta interpretazione e non è ammesso ricorrere all'analogia. Per il riconoscimento dell'esenzione non è sufficiente la volontà di utilizzare l'immobile per scopi istituzionali. La destinazione deve essere effettiva e concreta. In base all'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 504/1992 non spetta l'agevolazione se l'ente pubblico non fornisce la prova che l'immobile abbia questa destinazione esclusiva.
Gli immobili, quindi, devono essere diretti a soddisfare compiti dell'ente pubblico (sede o ufficio) che ne è proprietario. E' indispensabile che l'utilizzo avvenga in forma immediata e diretta, e cioè da soggetti interni alla struttura organizzativo- amministrativa dell'ente, poiché solo in questo caso l'uso può essere caratterizzato da fini istituzionali. Al riguardo, la commissione tributaria provinciale di Terni (sentenza 237/2011) ha sostenuto che la provincia è tenuta a pagare l'Ici (e dal 2012 anche l'Imu) se gli immobili non sono destinati al soddisfacimento di compiti dello stesso ente pubblico che ne è proprietario. Non è sufficiente che li metta a disposizione di terzi, anche se la provincia è obbligata a darli in uso allo stato per lo svolgimento di attività didattiche (sede universitaria).
La Corte di Cassazione (ordinanza 9427/2019) ha chiarito che un immobile destinato dall'amministrazione comunale alla gestione del servizio idrico non è esente dal tributo, poiché non si tratta di attività istituzionale. Peraltro, l'immobile era stato inquadrato dall'Agenzia delle Entrate nella categoria “D” anziché “E”. Ciò significa che non poteva essere classificato tra le unità immobiliari aventi diritto a un trattamento agevolato. In effetti, la natura economica dell'attività esercitata non viene meno a seconda che a gestire il servizio sia direttamente l'ente territoriale o una azienda municipalizzata o una società partecipata dall'ente. Ciò che assume rilevanza ai fini del classamento catastale sono le caratteristiche dell'immobile e la sua destinazione funzionale.
Sempre la Cassazione (sentenza 8872/2016) ha stabilito, inoltre, che un immobile posseduto da una società costituita da più comuni e utilizzato per lo svolgimento dell'attività di smaltimento rifiuti non ha diritto a fruire dell'esenzione. Del resto, l'elencazione dei soggetti esenti dall'imposta municipale è tassativa e una società di capitali, ancorché costituita tra enti pubblici territoriali, non rientra tra i soggetti beneficiari. (riproduzione riservata)
* Studio Legale Tributario