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Il Superbonus e l’importanza della conformità fiscale del general contractor
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Il Superbonus e l’importanza della conformità fiscale del general contractor

di Francesco Calciano (*)
05 luglio 2021, 14:36 Ultimo aggiornamento: 14:45

Una delle poche certezze del Superbonus 110% è la difficoltà procedurale per ottenerlo. Ecco perché cresce l'importanza di affidarsi ad appaltatori generali. Ecco come impostare correttamente il contratto per avere copertura di tutte le spese

Una delle poche certezze del Superbonus 110% in questo primo anno di operatività è la conferma della difficoltà procedurale per ottenerlo e, per questo, è essenziale che soggetti come i general contractor svolgano un ruolo di garanzia e monitoraggio sugli interventi. Il loro compito è funzionale all’intervento stesso, quindi alla detraibilità delle spese sostenute.

Non a caso, la preferenza da parte degli amministratori di condominio e dei proprietari e detentori di edifici per questo tipo di modello organizzativo, si ritrova nella volontà di sfruttare nel modo più ampio e semplice possibile l’opportunità finanziaria che deriva dalle opzioni di sconto in fattura o di pagamento mediante cessione del credito.

Infatti, la pluralità di interlocutori che fatturano al committente diventa alquanto tortuosa per quest’ultimo, rispetto al caso in cui l’interlocutore general contractor che fattura è unico. Inoltre, non bisogna trascurare la circostanza per cui la maggior parte delle realtà imprenditoriali e professionali impegnate nel Superbonus sono di modeste dimensioni e, pertanto, impossibilitate a praticare lo sconto in fattura, oppure di essere pagate mediante la cessione del credito di imposta, perché l’aspetto finanziario e/o i correlati oneri amministrativi costituiscono una oggettiva difficoltà.

In ragione di ciò, si è da subito messa in risalto la figura dell’appaltatore generale (general contractor), nel contesto dei lavori edilizi le cui spese possono accedere allo sconto in fattura o alla cessione del credito, giacché esso è nelle condizioni organizzative di offrire una rendicontazione ordinata e coordinata delle spese sostenute in relazione a interventi articolati, dai quali può discendere il diritto di fruire delle detrazioni edilizie sulle spese sostenute e ammesse ai benefici fiscali.

Per conseguire questo obiettivo, si rende tuttavia necessario integrare il normale contratto di appalto generale di modo che, oltre ad avere per oggetto l’appalto di tutte le attività concernenti la progettazione e l’esecuzione delle opere, il contratto abbia in oggetto il mandato all’acquisto, in nome dell’appaltatore generale, ma per conto del committente, di tutte quelle prestazioni che non possono essere rese dall’appaltatore medesimo (né, tanto meno, essere da questi subappaltate), ma i cui oneri rappresentano per il committente spese anch’esse detraibili e optabili.

Siffatto schema del mandato senza rappresentanza all’acquisto consente infatti, ai fini IVA, di ricondurre al mandatario senza rappresentanza la fatturazione e il pagamento delle prestazioni rese dai terzi, perché sia poi costui a riaddebitarle al mandante con propria fatturazione nei suoi confronti.

Nel convalidare (con le risposte all’interpello n. 254 del 15.04.2021 e n. 261 del 19.04.2021) la conformità fiscale della soluzione operativa del contratto di appalto generale integrato con il conferimento all’appaltatore generale anche del mandato senza rappresentanza all’acquisto presso terzi, per conto del committente, delle prestazioni che esulano dal novero di quelle che possono essergli affidate in appalto, l’Agenzia delle entrate ha precisato che tale realizzazione  deve avvenire con modalità idonee ad assicurare “che gli effetti complessivi siano i medesimi di quelli configurabili nell’ipotesi in cui i professionisti che rendono i servizi  […] avessero effettuato direttamente lo sconto in fattura”.

Il che sta a significare che il riconoscimento dello sconto in fattura da parte del fornitore unico anche per servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l’effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti l’agevolazione è consentita, ma a condizione che gli effetti complessivi siano i medesimi di quelli configurabili nell’ipotesi in cui i professionisti in questione avessero effettuato direttamente lo sconto in fattura al committente, beneficiario dell’agevolazione.

Sul punto, inoltre, l’Agenzia delle entrate, con altro documento di prassi (circolare n. 30/E/2020), ha già confermato che risultano agevolate tutte le spese caratterizzate da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione.

Rivolgersi a un appaltatore generale serio, affidabile e strutturato è una necessità dettata non solo dalle evidenziate esigenze organizzative e finanziarie, ma soprattutto per le conseguenze sul piano penale sottostanti per esempio all’ottenimento di un credito in parte esistente ma gonfiato nel suo ammontare, oppure il caso di lavori mai realizzati, oppure ancora all’utilizzo di documentazione falsa al fine del suo ottenimento. In quest’ultimo caso, in capo al beneficiario o al cessionario consapevole della frode potrebbe configurarsi il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 316-ter del codice penale oppure, e le peculiarità dell’agevolazione fanno propendere tale ipotesi, il reato di indebita compensazione ex art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000. L’indebita compensazione mediante l’utilizzo di crediti non spettanti è punita con la reclusione da sei mesi a due anni, mentre  per l’indebita compensazione di crediti inesistenti la reclusione è da un anno e sei mesi a sei anni).

Da ultimo, una menzione merita la Corte di Cassazione che, con la pronuncia sui componenti reddituali pluriennali (sentenza a Sezioni unite n. 8500/2021 del 25.03.2021), è destinata a cambiare lo scenario anche per i bonus casa. In sintesi, il principio espresso dalla Corte è che l’Agenzia delle entrate potrà contestare i presupposti alla base della detrazione fino allo scadere del termine di accertamento della dichiarazione dei redditi in cui è indicata l’ultima rata (per esempio, per spese di ristrutturazione sostenute nel 2020 si potrà arrivare al 31 dicembre 2035) e nel caso di lavori sulle parti comuni condominiali, risulta di estrema importanza possedere tutta la documentazione (amministrativa/contabile) a supporto che certifica l’importo detraibile ai singoli condòmini.
Anche questo recente orientamento delle Sezioni unite non fa altro che aumentare la soglia d’attenzione sull’operatore economico a cui affidare i lavori del Superbonus.
 
(*) Responsabile Fiscalità e Visto di conformità Nazione Verde Srl



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