La prima novità consiste nel'inclusione tra le spese che consentono la detrazione anche di quelle sostenute «per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o la produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti». Le caratteristiche degli impianti agevolabili possono così riassumersi: a) devono mostrare, attraverso canali multimediali, i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati; b) devono mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti; c) devono consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.
Ulteriore novità concerne invece la modalità di spendita del bonus. Infatti lo sconto, oltreché dar luogo alla tradizionale detrazione d'imposta, può essere utilizzato cedendo il corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato tali interventi. Tale regola consente che il bonus ha la possibilità di non andar perso anche se previsto a favore con reddito incapiente. Infatti trattandosi di una detrazione d'imposta nel caso in cui dal modello Unico o 730 non dovesse risultare una imposta capiente ad assorbire il bonus, questo andrebbe perduto. Se si ipotizza il signor Rossi che, in forza delle spese sostenute potrebbe godere di una detrazione di 100 euro, in presenza di imposte dovute per 20 euro corre il rischio di veder svanire 80 euro di bonus, In forza della nuova previsione invece questi 80 euro potrebbero essere lo stesso utilizzati: infatti il signor Rossi li potrebbe cedere al suo fornitore (che li potrà utilizzare nella propria dichiarazione dei redditi) evitando così un pagamento monetario allo stesso. (riproduzione riservata)