Per ottenere il rimborso di imposte e tasse erariali e locali il contribuente è tenuto a fornire la prova di averne diritto. Dunque, onere della prova a carico del contribuente per le domande di rimborso. In caso di rigetto di un'istanza di restituzione di imposte e tasse da parte del fisco o di formazione del silenzio rifiuto, in sede processuale il contribuente è tenuto a provare la fondatezza della richiesta e a produrre la relativa documentazione. Nei contenziosi sui rimborsi i contribuenti assumono la veste di attori in senso formale e sostanziale. Le argomentazioni che adotta l'ente impositore sono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale. Si è così espressa la Corte di cassazione con l'ordinanza 11784/2023. Per i giudici di legittimità, “ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo, o, come in questo caso, del silenzio rifiuto su istanza di rimborso, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale”. Il giudice tributario, nel giudizio d'appello, non ha dato atto dell'assolvimento dell'onere della prova da parte dell'interessato, “sia quanto al pagamento delle imposte sia quanto alla duplicazione impositiva asseritamente subita”. In base alle regole processuali, gli enti impositori devono fornire la prova sulla fondatezza degli accertamenti esecutivi emanati solo se la legge che disciplina i singoli tributi non prevede una presunzione legale. La disciplina sostanziale tributaria prevale sulle norme processuali. Quindi, con la recente riforma del processo fiscale (legge 130/2022) non è stato introdotto un onere più gravoso rispetto a quanto disposto in passato, nel caso in cui l'amministrazione finanziaria, anche territoriale, si avvalga di presunzioni legali per contestare le violazioni accertate. Per fare chiarezza sulla questione dell'onere della prova, in seguito alle modifiche introdotte con la suddetta riforma, è intervenuta la Cassazione con l'ordinanza 31878/2022, con la quale ha limitato la portata della disposizione contenuta nell'articolo 6 della legge 130/2022 alle sole ipotesi in cui le norme sostanziali non prevedono delle presunzioni.
In effetti, gli ermellini hanno sostenuto che «il comma 5 bis dell'art. 7 d.lgs. n.546/1992, introdotto con l'articolo 6 della legge n. 130/2022, ha ribadito, in maniera circostanziata», che la prova in giudizio «grava sull'amministrazione» in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio. Pertanto, la norma non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia. Del resto, ai sensi del nuovo comma 5 bis, l'inversione dell'onere della prova a carico dell'amministrazione pubblica deve essere coerente con la normativa tributaria sostanziale. In base a quanto disposto dal suddetto comma 5 bis, l'onere della prova è a carico delle amministrazioni pubbliche per dimostrare la fondatezza degli atti impositivi. Se mancano le ragioni oggettive della pretesa tributaria l'atto deve essere annullato. Ma solo in assenza di presunzioni contenute nelle singole leggi d'imposta. La stessa norma, però, dispone che in caso di domanda di rimborso spetta al contribuente provare di averne diritto, quando non sia conseguente al pagamento di somme richieste con gli accertamenti impugnati. Per ottenere il rimborso il contribuente è onerato di presentare un'apposita istanza entro il termine di legge, che è diverso per i tributi erariali e locali, decorrente dal momento in cui ha pagato una somma che risulti non dovuta o da quando è stato accertato il diritto alla restituzione. Il termine di decadenza decorre dal versamento degli acconti e non dal saldo. Per esempio, per l'Imu il saldo va pagato a dicembre, ma il termine può scattare dal versamento dell'acconto. Il diritto al rimborso può scaturire anche da una sentenza.
Bisogna ricordare che l'interessato deve rispettare il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza, previsto dalle singole leggi d'imposta, per richiedere la tutela giudiziale del diritto. In caso contrario, non si forma il silenzio-rifiuto e si determina l'inammissibilità del ricorso al giudice tributario, per difetto del provvedimento impugnabile. Se la domanda è prodotta nei termini, invece, la tutela del diritto al rimborso può essere chiesta entro il termine di prescrizione ordinario. Nel caso in cui l'ente impositore emani un provvedimento di diniego del rimborso, va contestato entro 60 giorni dalla sua notificazione. Qualora, invece, l'amministrazione non si pronunci sull'istanza proposta dall'interessato, anche il silenzio può essere impugnato davanti al giudice, ma solo dopo che sia decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda di restituzione. Il termine è fissato dall'articolo 21 del decreto legislativo 546/1992 e vale per tutti i tributi. Tuttavia, questa norma è mal coordinata con quanto sancito dall'articolo 1, comma 164, della legge 296/2006, che concede agli enti locali uno spazio temporale più ampio (180 giorni) per decidere se restituire o meno le somme richieste. Per i tributi locali sarebbe opportuno attendere il decorso di quest'ultimo termine prima di esperire l'azione giudiziale. Sono tutelati anche i contribuenti che presentano l'istanza di rimborso a un comune incompetente, che è tenuto a trasmetterla a quello competente. Anche la domanda inoltrata a un ente incompetente è idonea a impedire la decadenza. Sono, infatti, protetti anche i contribuenti che richiedono la restituzione delle imposte a un ufficio incompetente. In questi casi l'ufficio finanziario al quale, per errore, sia trasmessa l'istanza è tenuto a inviarla a quello competente. Per la Suprema corte (sentenza 4773/2009) va adottato questo comportamento in base ai principi di cooperazione, collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra fisco e contribuenti. (riproduzione riservata)
*avvocato