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Il comune di Milano estende l'esenzione Imu per gli enti non profit

di Sergio Trovato
Milano Finanza - Numero 154 pag. 45 del 06/08/2022

Esonerati dal pagamento dell'Imu gli immobili dati in comodato gratuito agli enti non commerciali oppure agli enti locali. Questa è la scelta fatta dal Comune di Milano che, attraverso una norma regolamentare, ha ampliato l'agevolazione. La disposizione regolamentare, infatti, va oltre i limiti segnati dalla norma di legge che esclude dal beneficio fiscale gli immobili dati in comodato gratuito. Le amministrazioni comunali hanno il potere di ampliare i confini dell'esenzione per gli immobili che hanno questa destinazione. L'amministrazione locale può esentare gli immobili dati in comodato gratuito al comune, a altro ente territoriale (provincia, regione) o a un ente non commerciale, purché lo utilizzino esclusivamente per scopi istituzionali o statutari.

L'articolo 1, comma 777, della manovra di bilancio 2020 (legge 160/2019) che disciplina la nuova Imu, dispone che le amministrazioni locali possono esentare dal pagamento i fabbricati dati in comodato gratuito, meglio se con contratto registrato, a enti non commerciali e utilizzati esclusivamente per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività che possono fruire del beneficio fiscale. La norma di legge non impone l'obbligo di registrazione del contratto, né alcun obbligo di comunicazione, ma per evitare elusioni della norma o evasioni del tributo sarebbe opportuno richiedere questi adempimenti.

Il comune di Milano ha introdotto questa nuova disposizione che prevede il trattamento agevolato per i fabbricati dati in comodato gratuito alle amministrazioni territoriali e agli enti non profit, utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 504/1992, vale a dire quelle sanitarie, didattiche, ricreative, sportive, assistenziali, culturali e via dicendo, purché le suddette attività siano comprese negli scopi statutari. La ratio è quella di ampliare anche la platea degli enti che ex lege possono godere del trattamento agevolato, in quanto il citato articolo 7 richiede come requisito essenziale il possesso di diritto dell'immobile in capo al soggetto beneficiario.

In effetti, non si può fruire dell'agevolazione qualora manchi il possesso qualificato da parte dell'ente non commerciale. Secondo la Cassazione (ordinanza 4047/2019) per l'esonero non è sufficiente il possesso di fatto. Altrimenti l'agevolazione si estenderebbe al soggetto titolare. L'uso indiretto da parte dell'ente che non ne sia possessore non consente al proprietario di fruire dell'esenzione. L'esenzione esige l'identità soggettiva tra il possessore, ovvero il soggetto passivo delle imposte locali, e l'utilizzatore dell'immobile. Al riguardo, anche la Corte costituzionale (ordinanze 429/2006 e 19/2007) ha chiarito che per fruire dell'esenzione l'ente non commerciale deve non solo utilizzare, ma anche possedere direttamente l'immobile. E' richiesta una duplice condizione: l'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e l'esclusiva loro destinazione a attività peculiari che non siano produttive di reddito. Si ritiene che l'agevolazione non possa essere riconosciuta nel caso di utilizzazione indiretta. Va ricordato che l'esenzione Imu per gli enti non commerciali, sugli immobili dagli stessi posseduti, impone il rispetto delle condizioni fissate dalla legge. L'esenzione totale o parziale, in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, deve essere applicata anche con la nuova Imu. L'articolo 1, comma 759, lettera g) della legge 160/2019 riconosce agli enti non commerciali il diritto all'esenzione per le attività svolte con modalità non commerciali. Il comma 759 stabilisce che sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non profit. Si applica, inoltre, l'esenzione parziale qualora solo una parte dell'immobile sia destinata allo svolgimento delle attività con modalità non commerciali.

Occorre mettere in evidenza, infine, che non spetta l'esonero dal pagamento se gli enti non svolgono l'attività a titolo gratuito oppure con la richiesta di un importo simbolico. L'esenzione non spetta anche se le attività svolte operano in perdita, poiché si può esercitare un'impresa con modalità commerciali a prescindere dal risultato della gestione. Anche la convenzione con lo Stato, le regioni e gli altri enti locali non esclude la logica del profitto e che l'attività esercitata possa essere qualificata commerciale. (riproduzione riservata)

*(avvocato)



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