Regole differenti per l'esenzione Ici e Imu relativa alla prima casa. Mentre per l'Imu, infatti, il contribuente è tenuto a dimostrare la coesistenza della residenza anagrafica e della dimora abituale nell'immobile utilizzato dal nucleo familiare, per l'Ici era possibile fruire del beneficio fiscale fornendo qualsiasi prova, in assenza della residenza anagrafica. Per la vecchia imposta municipale la residenza anagrafica nell'immobile adibito ad abitazione principale non era decisiva. E' quanto ha affermato la Corte di Cassazione con l'ordinanza 20686/2021.
Per la Suprema corte, se il contribuente ha prodotto all'amministrazione comunale ricevute di pagamento, fatture relative alle utenze, dichiarazioni di terzi, nonché documentazione attestante la partecipazione alle assemblee condominiali, non può essere contestato il diritto all'esenzione o alla detrazione d'imposta. In base all'articolo 8 del decreto legislativo 504/1992, per abitazione principale s'intende quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. La norma de qua, dunque, prescinde dal dato formale della residenza anagrafica e attribuisce rilevanza all'effettiva dimora del nucleo familiare. La Cassazione ha precisato, inoltre, che con le modifiche apportate al suddetto articolo 8 il legislatore ha disposto che per prima casa s'intende «salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica». Pertanto, per i giudici di legittimità, il beneficio non può essere escluso dalla residenza anagrafica del contribuente in un comune diverso da quello in cui è ubicato l'immobile utilizzato come prima casa, e deve essere consentito all'interessato di fornire la prova, anche in sede giudiziale, di avere diritto al trattamento agevolato attraverso la produzione di «ricevute di pagamento, assemblee condominiali, dichiarazioni di terzi» e «fatture relative alle utenze domestiche», direttamente riferibili all'interessato. In effetti, ex lege, non è prevista alcuna limitazione relativamente alle prove sull'utilizzo del bene, che non essendo tipizzate possono essere fornite con qualsiasi mezzo. L'agevolazione Imu, invece, non può essere riconosciuta se l'immobile non è destinato a residenza e dimora del nucleo familiare. Se i coniugi non sono separati o divorziati l'esenzione non spetta sul secondo immobile né se è ubicato nello stesso comune di residenza di uno dei coniugi né se si trova in un comune diverso. Inoltre, se vengono utilizzati di fatto due o più immobili come prima casa, l'esenzione spetta solo per un immobile. È richiesto l'accatastamento unitario dei due immobili per fruire dell'agevolazione. Questa è la regola che si applica all'imposta municipale, principio ribadito di recente dalla Cassazione con l'ordinanza 17408 del 17 giugno 2021. Non è consentito all'interessato di fornire alcuna altra prova, per fruire dell'esenzione, diversa rispetto ai requisiti fissati dalla legge. Con quest'ultima pronuncia ha chiarito che nel caso in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, il nucleo familiare resta unico e spetta un'unica agevolazione. La ratio della norma di legge, che fissa condizioni più rigide per l'Imu, tende a evitare che in presenza di una residenza fittizia lo stesso nucleo familiare possa fruire due volte del beneficio. Dunque, residenza e dimora abituale dei coniugi devono coesistere. Solo la separazione legale consente a moglie e marito di fruire del trattamento agevolato su due immobili diversi utilizzati come prima casa. Com'è noto per abitazione principale s'intende l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono esenti gli immobili adibiti a prima casa, tranne quelli iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, vale a dire immobili di lusso, ville e castelli, per i quali il trattamento agevolato è limitato all'aliquota e alla detrazione. Il trattamento agevolato si estende anche alle pertinenze, che devono essere classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Alcuni vincoli sono posti, infine, anche alle pertinenze. E' richiesta la contiguità degli immobili. La commissione tributaria regionale di Milano (sentenza 3376/2018) ha sostenuto che non può essere riconosciuta l'esenzione Imu per il garage se la distanza dall'abitazione principale è tale che il vincolo pertinenziale possa essere rimosso in qualsiasi momento secondo la convenienza del contribuente. (riproduzione riservata)
*(avvocato)