Le tariffe Tari per gli alberghi devono essere differenziate da quelle delle famiglie e delle utenze domestiche. E non sussiste alcun obbligo per le amministrazioni locali di motivare le delibere con le quali determinano le tariffe, poiché sono atti rivolti a una pluralità indistinta di destinatari, occupanti e detentori degli immobili. E' quanto ha affermato il Consiglio di Stato, quinta sezione, con la sentenza 2910/2023. Per i giudici amministrativi, «la deliberazione consiliare che differenzia le tariffe degli alberghi rispetto a quella delle famiglie è sempre stata considerata pienamente legittima». Infatti, è legittima la delibera comunale di approvazione delle tariffe in cui la categoria degli esercizi alberghieri viene distinta da quella delle civili abitazioni, e che assoggetta «a una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce, infatti, un dato di comune esperienza». Inoltre, non è imposto alcun obbligo di motivare la delibera comunale di determinazione della tariffa, «poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari». «Va anche detto che la Tari è un tributo sostanzialmente analogo alla Tarsu quindi le pronunce che si riferiscono alla Tarsu riguardano fattispecie perfettamente sovrapponibili».
Secondo i giudici d'appello, quindi, è legittima la delibera comunale che fissa per gli esercizi alberghieri una tariffa per la tassa rifiuti notevolmente superiore a quella applicabile alle civili abitazioni. La maggiore capacità produttiva di rifiuti di un albergo rispetto a un'abitazione costituisce un dato di comune esperienza. La Corte di Cassazione, richiamata nella pronuncia, ha ripetutamente sostenuto questa tesi. La previsione nelle delibere comunali di tariffe molto più alte per gli alberghi rispetto a quelle delle abitazioni non costituisce di per sé ingiustificata disparità di trattamento, tenuto conto della notoria maggiore capacità di produrre rifiuti degli alberghi. La regola applicata alla Tarsu non può che valere anche per la Tari. Per il Consiglio di Stato, la disciplina non cambia per quanto concerne l'obbligo di motivare le delibere tariffarie. Anche se sulla questione della motivazione non c'è e non c'è stata in passato un'uniformità di vedute nella giurisprudenza amministrativa.
L'orientamento giurisprudenziale. Il Tar del Lazio (sentenza 486/2016), sezione staccata di Latina, ha stabilito che non sussiste l'obbligo di motivare le delibere riguardanti le tariffe Tari, nonostante dal 2013 con l'introduzione della Tares siano cambiate le modalità di calcolo del tributo. Le tariffe non richiedono la motivazione se i comuni applicano i coefficienti fissati dal regolamento statale per la determinazione della quota fissa e di quella variabile del tributo. A giudizio del Tar, la delibera che fissa le tariffe non richiede una particolare o specifica motivazione dato che si tratta di un atto generale.
Quello che la legge impone all'ente è che nello scegliere il coefficiente per l'applicazione del metodo normalizzato “si mantenga all'interno del range previsto dalle tabelle” allegate al dpr 158/1999. Se i coefficienti adottati dall'ente si collocano in un ambito intermedio, la tariffa non è sindacabile trattandosi di scelte rientranti nel merito della discrezionalità amministrativa. In effetti, nonostante per particolari attività coefficienti di produzione dei rifiuti e tariffe deliberate possano sembrare eccessive, non è contestabile la scelta comunale che fissi delle tariffe in linea con i parametri stabiliti dal citato regolamento statale sul metodo normalizzato. Ancorché l'amministrazione abbia il potere di aumentarle o diminuirle in modo consistente per alcune tipologie di attività, in relazione alla loro tendenziale maggiore o minore produzione di rifiuti. Per il Tar dell'Emilia Romagna (sentenza 1056/2015), invece, la delibera che fissa le tariffe deve essere motivata e deve indicare i costi di esercizio dell'anno precedente, le stime dell'anno di competenza, il gettito della tassa e le ragioni dell'eventuale aumento dei costi e delle tariffe. Nello stesso modo si è pronunciato il Tribunale amministrativo regionale della Campania, prima sezione, con la sentenza 2851/2022. Per il giudice amministrativo campano sono illegittime le tariffe Tari senza un'adeguata istruttoria. Il comune non può limitarsi a riproporre acriticamente le stesse tariffe deliberate per l'anno precedente senza alcuna motivazione. La determinazione delle tariffe deve essere sempre preceduta da un'istruttoria, «sul piano metodologico e delle rilevazioni fattuali”, ed essere assistita da congrua motivazione, che dia conto dell'iter con cui si è pervenuti ad assoggettare a uno specifico valore l'utenza in questione». L'acritica riproposizione delle tariffe è illegittima.
Al riguardo, viene richiamato nella pronuncia anche un precedente parere del Consiglio di Stato, il quale ha sostenuto che i provvedimenti relativi alle tariffe devono essere caratterizzati da "una congruenza esterna", nel senso che devono essere idonei a rivelare il percorso logico seguito dall'amministrazione nell'individuazione dei coefficienti per le diverse aree del territorio. La determinazione delle tariffe deve assicurare una proporzionata ripartizione del costo del servizio tra le diverse utenze. Non si può applicare a un'utenza non domestica la tariffa più alta, senza che siano indicate le ragioni della scelta, che non sembra giustificata neppure dalla maggiore produzione di rifiuti rispetto alle altre utenze. (riproduzione riservata)
*avvocato