Requisiti minimi per le agevolazioni Imu riservate ai soggetti che hanno svolto e svolgono l'attività agricola. Chi ha maturato il diritto alla pensione ha diritto ai benefici fiscali purché mantenga l'iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale agricola. L'iscrizione non presuppone una prevalenza del reddito agrario rispetto ad altre fonti di reddito. In questo senso si è espressa la Corte di cassazione con l'ordinanza 18083/2023. Per i giudici di legittimità, “la condizione di pensionato non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti, in quanto la permanenza del requisito dell'iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione del reddito agrario rispetto ad altri redditi, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce ex lege, oltre alla conduzione dei terreni, l'unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali”. Del resto, il venir meno della necessità “della prevalenza del reddito agrario sui redditi provenienti da altre fonti” è desumibile dalle norme di legge che disciplinano la materia. Dunque, l'agricoltore anche se pensionato non paga l'imposta municipale sui terreni. I pensionati, infatti, si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali se continuano a svolgere la loro attività e sono iscritti nella previdenza agricola. L'esonero dal pagamento richiede come requisito soggettivo il possesso della qualifica di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale. Il trattamento di favore si estende anche ai familiari che coadiuvano con il coltivatore diretto, purché appartenenti allo stesso nucleo familiare. Se risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola, nella qualità di coltivatori, hanno diritto agli stessi vantaggi fiscali di cui godono i titolari dell'impresa.
Va ricordato che l'articolo 78-bis del dl 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge 126/2020, è stato qualificato dal legislatore norma di interpretazione autentica. Quindi, la sua applicazione non può che essere retroattiva e le agevolazioni tributarie devono essere riconosciute anche per il passato. In base alla disposizione citata, i pensionati che continuano a svolgere attività agricola non sono tenuti a pagare il tributo sui terreni, poiché gli viene attribuito con efficacia retroattiva lo status di coltivatori e imprenditori agricoli, a condizione che continuino a svolgere l'attività e siano iscritti nella gestione previdenziale. L'articolo 78-bis, poi, consente al pensionato di chiedere anche la restituzione del tributo eventualmente versato negli anni precedenti. E' l'effetto naturale che deriva dalla qualificazione della norma di legge, che fa maturare il diritto al rimborso dell'imposta pagata negli anni pregressi. In effetti, prima della modifica normativa sopra citata, per il pensionato in agricoltura in passato non era contemplato alcun trattamento agevolato. Si escludeva il beneficio, atteso che chi è in pensione non ritrae dall'attività agricola la fonte esclusiva di reddito. Questa era la tesi prevalente nella giurisprudenza. La ratio legis, per i giudici, era quella di incentivare la coltivazione della terra e di alleggerire il carico tributario su quei soggetti che ritraggono dal lavoro la loro principale fonte di reddito.
Sulla questione, però, si era pronunciato in senso contrario il dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia con la risoluzione 1/2018. Per il Ministero, a differenza di quanto previsto per l'Ici, i coltivatori pensionati avevano comunque diritto alle agevolazioni Imu sui terreni. Nella risoluzione ministeriale è stato precisato che sono esenti tutti i terreni, posseduti e condotti dagli agricoltori iscritti nella previdenza, anche se già pensionati. Pertanto, devono essere considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti. Inoltre, per il Ministero, ai fini del riconoscimento della qualifica di imprenditori, non era richiesto che tali soggetti traessero dal lavoro della terra la loro esclusiva o principale fonte di reddito.
Occorre porre in rilievo che la Cassazione, con l'ordinanza 15314/2021, ha fornito un chiarimento importante su un tema moto dibattuto, riguardante i terreni posseduti da più contitolari. Nello specifico, ha sostenuto che il trattamento agevolato previsto per i terreni edificabili, in caso di comunione, si applica a tutti i comproprietari, anche a quelli che non svolgono l'attività agricola. (riproduzione riservata)
*avvocato