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Stop al fisco per le liti inutili. Inutile coltivare contenziosi con i contribuenti quando gli errori o dimenticanze compiuti dagli stessi non hanno alcun impatto dannoso per l'erario. Questo dovrebbe essere la linea seguita dagli uffici, ma che spesso invece è tralasciata. E ciò nonostante una volta giunti in contenzioso le ragioni del contribuente non di rado abbiano il sopravvento. Uno dei casi che rientra in questo filone è quello dei soggetti che dopo aver rivalutato un terreno pagando l'imposta sostitutiva del 4% il contribuente non indica il valore rivalutato nell'atto di compravendita del medesimo bene. In tale situazione gli uffici ricalcolano l'eventuale plusvalenza senza considerare l'importo rivalutato. Esemplificando: un terreno aveva un valore storico fiscale di 1.000 ed è stato rivalutato a 10 mila pagando al sostituiva del 4% godendo di una delle innumerevoli apertura della norma. Ma in sede di compravendita (intervenuta per 10 mila) tale secondo valore non è stato indicato. La mancata indicazione porta gli uffici a individuare la plusvalenza generata (che dovrebbe essere pari a zero con quindi l'assenza di un carico fiscale che è già stato assolto pagando la sostituiva al momento della rideterminazione del valore) in misura pari alla differenza tra il prezzo e il valore originario ossia pari a 9.000. In tal modo su questi 9.000 il contribuente si troverebbe a dover pagare due volte le imposte seppur in un caso l'imposta sia una sostituiva (che però è prevista da norme di legge). E' vero che l'indicazione del valore rivalutato potrebbe in via indiretta essere considerata un obbligo previsto dalla norma (perché tale valore forma base imponibile per le imposte d'atto) ma giungere a richiedere due volte le imposte ai contribuenti pare eccessivo.
Per fortuna dei contribuenti la giurisprudenza sembra ormai orientata ad accogliere le ragioni dei contribuenti. Si possono sul punto richiamare le sentenze della Commissione tributaria regionale di Milano nr 169/44/11 e nr 141/45/12 che hanno confermato quanto già deciso in primo grado, ovvero che non è da accogliere la tesi dell'ufficio con annullamento degli accertamenti che erano stati notificati e anche con la condanna al pagamento delle spese di causa in capo all'ufficio.
Ci si chiede allora il motivo che porta gli uffici a perseverare nella loro convinzione nonostante la giurisprudenza si mostri contraria e pertanto un tale comportamento non comporti vantaggi per l'erario ma anzi oneri se non altro in termini di tempo (ed inoltre che l'erario debba muoversi seguendo la logica del vantaggio economico potrebbe anche essere messo in dubbio). Meglio sarebbe prender atto della situazione e qualora ciò intervenisse con un po' di ritardo ricordarsi che la stessa circolare 26/E/2014 rivolgendosi agli uffici ha sostenuto «la necessità di adottare atti di autotutela non solo su richiesta del contribuente ma, ove ne sussistano i presupposti, anche d'ufficio per assicurare adeguati canoni di buona amministrazione». (riproduzione riservata)