Aggiungi Milano Finanza alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenuti
Niente cambio di rotta dell'agenzia delle entrate sulle foresterie. Nonostante la sentenza della commissione tributaria di Reggio Emilia le risposte offerte in tema di cedolare secca sul sito dell'agenzia delle entrate non cambiano posizione. Ma andiamo con ordine. Nel novembre scorso una sentenza della commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia ha dato ragione ad un contribuente il quale riteneva applicabile anche alle foresterie la cedolare secca. I giudici semplicemente hanno rilevato che le due condizioni previste per l'applicazione della tassazione “piatta” sono quelle per cui l'immobile è a destinazione abitativa ed il proprietario sia una persona fisica. Queste due condizioni nell'ipotesi della foresteria sono presenti, ed il fatto che il conduttore sia un'impresa non cambia nulla in quanto la norma nulla prevede con riguardo alla figura del conduttore. Questa soluzione se confrontata con la precedente prassi dell'agenzia è innovativa. Infatti nella circolare 26/2011 è stato sostenuto: «Esulano dal campo di applicazione della norma in commento i contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell'immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti». Guardando la norma, la tesi della prassi appare troppo estesa rispetto alla previsione legislativa, tanto che ci si poteva aspettare che dopo la sconfitta in commissione l'agenzia avrebbe cambiato pare. Ma così non è stato. Con una faq pubblicata sul sito dell'agenzia delle entrate il 20 gennaio l'agenzia ha confermato senza troppi giri di parole il precedente orientamento. Alla domanda così esposta sul sito dell'agenzia “Posso optare per la cedolare secca se il conduttore è una società che intende adibire l'immobile ad abitazione dei propri dipendenti?» la risposta è la seguente: «No, sono esclusi dal campo di applicazione della cedolare secca i contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell'immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti». Dal nostro punto di vista la presa di posizione dell'agenzia non è sostenuta da alcun supporto normativo e la si può quindi considerare errata (tanto che la prima volta che la stessa è stata sottoposta ai giudici è uscita sconfitta). Ma considerato l'orientamento è certo che il contribuente che stipula il contratto ad uso foresteria dovrà necessariamente effettuare una valutazione di convenienza. Da un alto dovrà considerare il minor carico fiscale della cedolare ma dall'altra dovrà quasi sicuramente mette in conto che tale scelta non sarà accettata dalla agenzia con il rischio (molto alto) di potersi vedere riconoscere la propria ragione solo in contenzioso e quindi a fronte di oneri anch'essi da considerare.