Si riaccende lo scontro tra rider e piattaforme di food delivery. Negli ultimi giorni due agitazioni, a Verbania e Palermo, hanno riportato l’attenzione sulle condizioni e sui meccanismi del lavoro dei fattorini delle app di cibo a domicilio. Discussione che diventa particolarmente rilevante a seguito di un’importante pronuncia della Corte di Cassazione del 31 ottobre.
Il 24 dicembre i rider di Glovo di Carini (Palermo) hanno protestato per ottenere «l'aumento delle tariffe bonus orario e delle tariffe a Km, un'assegnazione di ordini più equa, maggiore trasparenza sulle consegne, l'aumento del tetto massimo consegne alla mano, la verifica del sistema di calcolo dei chilometri, l'aumento dell'ordine minimo a 4 euro» fa sapere Francesco Brugnone (Nidil Cgil Palermo).
Nei giorni precedenti, invece, riflettori puntati in Piemonte, dove i rider di Verbania hanno lamentato l’allargamento, da parte di Deliveroo, dell’area che questi possono essere chiamati a coprire con le consegne. In tal modo, raccontano i fattorini, si ricevono ordini per cui è necessario percorre 35 km tra andata e ritorno per un compenso di sette euro lordi.
La risposta della piattaforma a queste proteste, fa sapere Lucia Penna (Nidil Cgil Novara e Vco), è arrivata il 23 dicembre. In una mail, Deliveroo ha scritto che i fattorini, essendo lavoratori autonomi, sono liberi di accettare le corse se e quando vogliono. Una dichiarazione decisamente sgradita ai lavoratori.
Le piattaforme di food delivery usano questo tipo di difesa ogni volta che si discute dell’inquadramento lavorativo dei rider. Si tratta però di argomentazioni smentite dalla Corte di Cassazione da un punto di vista giuslavoristico.
Sia nel caso Foodora (Cass. 1663/2020), sia nell’ultima pronuncia del 31 ottobre (28772/2025) che ha visto protagonista Foodinho, società che ha inglobato Foodora e che gestisce Glovo in Italia, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio dello sdoppiamento tra inquadramento formale del rapporto di lavoro e tipo di disciplina applicabile.
Nel caso dei rider, è corretto da un punto di vista formale, considerarli lavoratori autonomi, come sostenuto dalle piattaforme, ma, e questa è la chiave di volta del sistema, deve essere applicata loro la disciplina del lavoro subordinato, con relative tutele in termini di sicurezza e trattamento retributivo.
Ciò che è rilevante, per la Corte, al fine di applicare la disciplina del lavoro dipendente è l’etero-organizzazione dell’attività lavorativa. Nel caso dei rider, l’algoritmo della piattaforma gestisce i turni e invia gli ordini.
La libertà in capo al rider di rifiutare la corsa sarebbe solo apparente: negarsi a una corsa, magari molto faticosa o impervia, implica ricevere meno ordini nei giorni seguenti, generando così un sistema di stampo punitivo che, per il rider, lascia poco spazio alla facoltà di rifiuto della corsa e quindi all’autonomia nell’organizzare il proprio lavoro.(riproduzione riservata)