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FISCO & MATTONE

Fabbricati inagibili, la dichiarazione Imu non va reiterata

Milano Finanza - Numero 192 pag. 63 del 30/09/2023

Se lo stato di precarietà di un fabbricato si trascina per diversi anni, non c'è alcun obbligo di presentare al comune la richiesta di riduzione dell'imposta municipale per gli anni successivi, nel rispetto del principio di collaborazione e buona fede tra contribuente e amministrazione pubblica. Il contribuente ha diritto a pagare l'Imu in misura ridotta se l'immobile è inagibile o inabitabile e ha inoltrato domanda al comune, con la quale ha chiesto di fruire dell'agevolazione fiscale. L'interessato non è obbligato, infatti, a fornire informazioni delle quali l'ente pubblico è già in possesso. La riduzione non spetta se le condizioni di inutilizzabilità dell'immobile vengono meno. Si è così espressa la Corte di cassazione con l'ordinanza 19665/2023. Per la Suprema corte, l'agevolazione «è applicabile a partire dalla data in cui si inoltra al comune la domanda di esenzione con perizia o autodichiarazione ed è valida anche per le annualità successive se permangono le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo». La perduranza ultrannuale dello stato di inagibilità o inabitabilità dell'immobile non necessita «della reiterazione per il futuro di una specifica richiesta da parte del contribuente» per usufruire della riduzione d'imposta nella misura del 50%. E' sufficiente che «l'ente impositore abbia conoscenza (attraverso l'acquisizione di documenti o l'assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) della sopravvenuta e protratta inutilizzabilità dell'immobile», in coerenza con i »principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra ente impositore e contribuente», nonché di esonero «dall'onere di fornire informazioni o produrre documenti già in possesso dell'ente impositore». È del tutto evidente che dal momento in cui l'ente locale viene a conoscenza del ripristino dello stato di agibilità o abitabilità dell'immobile, la predetta riduzione non può più essere riconosciuta. In base al principio dell'onere della prova, il contribuente è tenuto a dichiarare e provare lo stato d'inagibilità o inabitabilità di un immobile per pagare l'imposta locale in misura ridotta. Per l'Ici era prevista la riduzione dell'imposta al 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili ed era disciplinata dall'articolo 8 del decreto legislativo 504/1992. Per l'Imu, invece, è stata disposta la riduzione al 50% della base imponibile. Per entrambi i tributi è previsto che lo stato d'inagibilità o inabitabilità debba essere accertato dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che è tenuto ad allegare idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva. Le condizioni per ottenere la riduzione alla metà della base imponibile non possono più essere stabilite dai comuni.

Il trattamento agevolato non può essere disconosciuto nei casi in cui l'interessato non abbia presentato la dichiarazione d'inagibilità o inabitabilità di un fabbricato, purché sia noto all'amministrazione comunale lo stato dell'immobile. Lo status del fabbricato va accertato dall'ente impositore, sia se il contribuente allega idonea documentazione alla richiesta di riduzione

dell'imposta, sia se presenta dichiarazione sostitutiva e autocertifica questa situazione. La domanda deve essere presentata nel momento in cui il fabbricato è inagibile o inabitabile, per consentire all'ente di verificare la dichiarazione da parte del soggetto interessato. L'istanza deve sempre precedere la concessione del beneficio.

Va ricordato che in passato l'articolo 59, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 446/1997 riconosceva all'amministrazione comunale la facoltà di introdurre nel regolamento che la riduzione poteva essere applicata solo quando il degrado del fabbricato non fosse superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. E l'imposta avrebbe dovuto essere ridotta alla metà solo nel caso in cui sussistessero le condizioni previste nel regolamento. Con l'introduzione dell'Imu questa disposizione è stata espressamente abrogata. Le condizioni per ottenere la riduzione alla metà della base imponibile non possono più essere disciplinate dai comuni, i quali non hanno più la facoltà di fissare, con regolamento, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione. Naturalmente, l'autocertificazione prodotta dall'interessato sulle condizioni di fatiscenza di un fabbricato non garantisce il diritto al beneficio. La riduzione d'imposta non può essere concessa se la perizia asseverata presentata dall'interessato viene contestata dall'amministrazione comunale.

Sulla questione dell'inagibilità degli immobili ci sono tanti precedenti della giurisprudenza di legittimità e di merito. La Cassazione con l'ordinanza 1016/2023 ha chiarito che l'immobile inagibile paga l'imposta municipale se il contribuente non presenta la dichiarazione, anche se di fatto non può utilizzarlo. L'omessa presentazione della dichiarazione Imu è giustificata solo se l'interessato fornisce la prova che l'amministrazione comunale era a conoscenza dello stato del fabbricato. Anche i giudici di merito hanno fissato i paletti per fruire della riduzione. La corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con l'ordinanza 4173/2022, ha sostenuto che non basta l'istanza del contribuente e la presentazione di una perizia tecnica di un professionista per ottenere l'agevolazione. L'ente impositore può verificare lo stato dell'immobile e negarla dopo un sopralluogo. (riproduzione riservata)

*avvocato



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