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Esonero solo con la dichiarazione Imu per le aree pertinenziali

Milano Finanza - Numero 093 pag. 73 del 13/05/2023

I terreni edificabili non devono essere assoggettati all'imposta municipale se costituiscono di fatto pertinenze dei fabbricati, ma per avere diritto all'agevolazione l'interessato deve presentare la dichiarazione Imu all'amministrazione comunale. Se l'immobile viene utilizzato come pertinenza, il titolare è tenuto a informare l'ente impositore. Lo ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza 6281/2023. Per gli ermellini, il vincolo di pertinenzialità è collegato ad una precisa scelta del contribuente “che deve essere necessariamente esplicitata per assumere rilievo”. E' indispensabile denunciare la “destinazione durevole di un bene a servizio di un altro”, da parte del proprietario dell'immobile o di chi abbia un diritto reale sul bene. Per ottenere l'esclusione dell'autonoma imponibilità dell'area “è necessaria la specifica dichiarazione, da parte del contribuente, di tale qualifica”. Dunque, il contribuente è tenuto a dimostrare che un terreno non deve essere assoggettato al tributo perché costituisce pertinenza di un fabbricato. Non conta il dato catastale e il mancato accorpamento al bene principale. Ciò che assume rilevanza è l'effettiva destinazione dell'area e il suo uso. Il titolare è tenuto a provare di trarre un beneficio dal suo utilizzo, provando che la scelta non sia finalizzata a eludere il pagamento dell'imposta. Inoltre, deve essere presentata la dichiarazione, per informare il comune sull'utilizzo dell'immobile come pertinenza. Non deve essere possibile una destinazione diversa del bene senza una radicale trasformazione. La dimostrazione dell'asservimento compete al titolare. Per la Suprema corte, il proprietario del fabbricato che non abbia evidenziato nella dichiarazione l'esistenza di una pertinenza non ha alcun titolo per impugnare l'avviso di accertamento con cui viene assoggettata a imposizione. Tuttavia, il diritto dell'interessato a ottenere l'esonero dal pagamento del tributo non può più trovare applicazione dal 2020, poiché sono cambiate le regole sulle aree pertinenziali. Con la nuova Imu, infatti, le aree sono soggette al pagamento se non hanno una specifica qualificazione ai fini urbanistici e se non sono accorpate catastalmente al fabbricato. L'articolo 1, comma 741, lettera a) della legge 160/2019 ha apportato delle modifiche alla disciplina delle aree edificabili che sono al servizio di un fabbricato. In base alle nuove disposizioni, per fabbricato s'intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza ai fini urbanistici, a condizione che venga accatastata unitariamente. Con la norma sopra citata è richiesto, per fruire del vantaggio fiscale, che fabbricato e area siano accorpate catastalmente. Per escludere il pagamento conta la qualificazione urbanistica dell'area e la sua graffatura catastale con il fabbricato. Se non sussistono i requisiti contenuti nella manovra di bilancio 2020, il contribuente è tenuto a pagare il tributo. Quindi, soltanto fino al 2019 occorre fare riferimento a quanto sostenuto dai giudici di legittimità in ordine all'intassabilità, a certe condizioni, delle aree non accatastate unitariamente ai fabbricati. In generale, per le pertinenze va fatto riferimento alla definizione fornita dall'articolo 817 del codice civile, secondo cui sono da considerare pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o all'ornamento di un'altra cosa. Per il vincolo pertinenziale serve sia la durevole destinazione della cosa accessoria a servizio o ornamento di quella principale, sia la volontà dell'avente diritto di creare la destinazione. Al riguardo, l'accatastamento separato dei due immobili non era d'impedimento alla non imponibilità dell'area come pertinenza del fabbricato. In particolare, con la sentenza 8367/2016 non ha ritenuto che fosse necessario l'accatastamento unitario tra area e fabbricato, purché tra i due immobili vi fosse un vincolo d'asservimento durevole e funzionale. E la prova dell'oggettivo asservimento pertinenziale gravava sul possessore di diritto del bene. Altrimenti, la scelta pertinenziale avrebbe avuto l'unica funzione di eludere il prelievo, per ottenere un risparmio fiscale, e avrebbe dato luogo a un abuso del diritto. (riproduzione riservata)



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