Esenzione Imu retroattiva per i titolari di immobili occupati abusivamente. Questi ultimi, infatti, sono sempre esonerati dal pagamento del tributo se i possessori hanno presentato tempestivamente una denuncia penale. L'esenzione non si applica solo dal 1° gennaio 2023, vale a dire dalla data in cui la manovra di bilancio 2023 ha previsto l'esenzione, ma anche per gli anni d'imposta precedenti, se sussistono i presupposti richiesti dalla legge. Il principio è stato affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 60/2024. La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 23/2011, nella parte in cui non prevede che non sia dovuta l'imposta municipale sugli immobili occupati abusivamente per i quali sia stata presentata denuncia penale. Nella motivazione della pronuncia viene posto in rilievo che, in caso di mancato sgombero, manca il presupposto per l'applicazione del tributo, poiché il proprietario non ha il potere di disposizione e godimento del bene e, quindi, verrebbe tassata «una ricchezza inesistente».
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalla Cassazione con l'ordinanza 9957/2023, in quanto la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 81, della legge di bilancio 2023 (197/2022) aveva riconosciuto l'esenzione dal pagamento dell'Imu per gli immobili occupati abusivamente solo per il futuro. I contribuenti non erano soggetti al pagamento solo dal 2023. La suddetta norma, infatti, non ha natura interpretativa né efficacia retroattiva. La Suprema corte ha rimesso la questione alla Corte per il dubbio sulla sua legittimità laddove non prevede l'esclusione dal pagamento del tributo per gli immobili che non possono essere liberati in presenza di una denuncia agli organi preposti.
Per la Suprema corte, che come rilevato ha posto la questione di legittimità costituzionale, l'esenzione dal pagamento del tributo relativamente agli immobili occupati abusivamente non poteva considerarsi retroattiva, ai sensi dell'articolo 11 delle preleggi, in mancanza di indicazioni espresse in tal senso, né la disposizione contenuta nella legge di bilancio poteva qualificarsi come interpretativa, perché non richiama altra norma preesistente da chiarire o da precisare. La norma prevedeva solo l'esenzione dal pagamento per gli immobili occupati abusivamente, qualora fosse stata presentata denuncia o iniziata azione in sede giurisdizionale penale. Il giudice delle leggi ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato articolo 9 che, nel testo applicabile ratione temporis, prima delle modifiche normative, non prevedeva il beneficio fiscale.
Pertanto, gli ermellini hanno trasmesso gli atti alla Corte costituzionale e hanno posto la questione di legittimità della vecchia norma che fino al 2022 non riconosceva l'esenzione, poiché è irragionevole che per l'immobile inagibile o inabitabile spetti una riduzione della base imponibile, mentre per quello occupato per causa non dipendente dalla volontà del proprietario sia imposto il pagamento integrale del tributo. La Consulta ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale, riconoscendo l'esenzione anche per gli anni antecedenti.
Va ricordato che solo dal 2023 non sono soggetti al pagamento dell'imposta municipale gli immobili occupati abusivamente se i proprietari non li possono utilizzare perché non ne hanno la disponibilità. Per avere diritto all'esonero dal pagamento il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento è tenuto a presentare una denuncia penale per violazione di domicilio o per occupazione di terreni e edifici. Serve dimostrare che è stata esperita un'azione penale per occupazione abusiva. Il possessore dell'immobile, inoltre, è onerato di comunicare al comune competente il possesso dei requisiti per fruire dell'esenzione. L'amministrazione comunale deve essere informata anche quando vengono meno i presupposti per avere diritto all'agevolazione.
In deroga alle norme di legge che individuano come soggetto passivo colui che ha il possesso di diritto del bene, e che risulti titolare presso la conservatoria dei registri immobiliari, viene concesso il beneficio dell'esclusione dal pagamento del tributo per gli immobili che non sono nella sua disponibilità e che non può utilizzarli non per propria scelta, ma perché gli è stata sottratta la detenzione. Si tratta di un'eccezione alla regola generale, poiché ordinariamente non ha alcun rilievo il possesso di fatto dell'immobile da parte di un soggetto diverso dal proprietario. L'imposta è dovuta dal titolare o da chi vanti un diritto reale di godimento sull'immobile, a prescindere dalla disponibilità del bene.
Dunque, la disposizione della legge di bilancio costituisce una deroga al principio che l'imposta va pagata, per esempio, per gli immobili sottoposti a sequestro penale, civile, giudiziario o conservativo, poiché queste misure non comportano la perdita della titolarità del diritto. (riproduzione riservata)
*Studio Legale Tributario